Cassazione Civile, Sentenza n. 34898/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava vizi nella procedura di notifica dell'avviso di rettifica (e della cartella esattoriale discendente): in particolare la mancata trasmissione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, la contraddittorietà della relata (trattandosi in parte di irreperibilità relativa e in parte di assoluta), la conseguente nullità/inesistenza della notifica, la decorrenza dei termini di impugnazione e la presunta decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 76 DPR 131/86; infine, si censurava la notifica dell'atto di appello presso il difensore nominato nel primo grado anziché presso quello eletto ex art. 330 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso (relativi alla qualifica del vizio notificatorio e alla necessità di valutare correttamente le modalità e la prova della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), ha assorbito il terzo motivo (la questione della decadenza dell'ufficio non era stata espressamente decisa dalla CTR) e ha respinto l'ultimo motivo (sulla notifica dell'appello presso il primo difensore). La sentenza della CTR Toscana n. 149/2013 è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Toscana per gli accertamenti e le determinazioni conseguenti (in particolare verificare le modalità di notifica e la tempestività dell'impugnazione), con indicazioni sulla regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina le modalità di notifica degli atti tributari; la Corte ricorda che quando il messo non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto si applica la lett. e), mentre in presenza di irreperibilità temporanea vanno seguite le procedure dell'art.140 c.p.c.
"la notifica ... mediante servizio postale ... e l'invio della raccomandata informativa"
Nei casi di irreperibilità relativa la notifica secondo art.140 richiede, per il perfezionamento, anche l'effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa; la prova dell'avvenuta ricezione (avviso di ricevimento) può essere prodotta in giudizio e la sola relata non basta.
"la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"
Principio di strumentalità delle forme: se l'atto, pur viziato, ha raggiunto lo scopo (es. effettiva conoscenza da parte del destinatario) il vizio è sanato; in caso di nullità la costituzione del destinatario o la rinnovazione producono effetto ex tunc.
Richiama l'art.156; utile per la valutazione degli effetti delle forme degli atti processuali.
art. 76 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 131
Stabilisce il termine biennale per la notifica dell'atto di rettifica IVA/tributario; la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo non decisivo nel caso e da verificare in sede di rinvio, non essendo stato espresso dalla CTR.
Consente l'elezione di domicilio presso un difensore per il grado successivo; la giurisprudenza della Cassazione ammette che la notifica presso il difensore precedente è nulla ma non giuridicamente inesistente e il vizio può essere sanato dalla costituzione in giudizio.
Prevede la rinnovazione della notificazione nel caso di nullità, con effetto di impedire ogni decadenza; se la parte non si costituisce il giudice deve disporre la rinnovazione.
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina del processo tributario; utilizzato per doglianze sulla motivazione dell'appello.
Richiamato nel correlato tema della forma e dell'elezione di domicilio; attiene alle modalità di comunicazione degli atti e delle elezioni di domicilio.
Massime di principio
- La distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta è fondamentale: in caso di irreperibilità relativa la notifica deve seguire l'art.140 c.p.c. e richiede la prova dell'effettivo inoltro/ricezione della raccomandata informativa; la sola relata non basta.
- Un vizio formale della notifica, purché l'atto sia riconoscibile come notifica, è in linea di massima qualificato come nullità e non come inesistenza: tale nullità può essere sanata ex tunc dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione disposta dal giudice (art.156 e art.291 c.p.c.).
- La costituzione in giudizio del destinatario anche per contestare la notifica ha effetto sanante e impedisce in generale l'eccezione di decorrenza dei termini derivante dalla notifica viziata.
- Se la parte resta contumace, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione; in mancanza della rinnovazione la notifica nulla non fa decorrere i termini.
- In caso di contestazione della correttezza della notifica, il giudice di merito deve accertare e motivare le modalità esatte seguite (relata, avviso di ricevimento, annotazioni del portalettere) per decidere se sussiste nullità o perfezionamento e quale data faccia decorrere i termini di impugnazione.
- Per la notifica degli atti tributari resta pacifico l'obbligo di rispettare la procedura del DPR n.600/73 integrata dalle norme del codice di procedura civile; le eccezioni procedurali devono essere valutate alla luce del principio di strumentalità delle forme (art.156 c.p.c.).
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