Cassazione Penale, Ordinanza n. 35965/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 15-22 aprile 2026 della Corte d’appello di Lecce, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., tra reati giudicati con sentenze irrevocabili. La richiesta riguardava, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, la relazione tra la partecipazione a un’associazione criminosa organizzata nel 2007 e il successivo contributo, prestato oltre quindici anni dopo, a un’altra associazione promossa e organizzata da un soggetto diverso. Il testo non espone specifici motivi di ricorso oltre alla contestazione del rigetto della richiesta di continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso una deliberazione criminosa unitaria e rilevato l’assenza di elementi concreti da cui desumere che il ricorrente avesse programmato fin dal 2007 il successivo contributo alla seconda associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa dell’esistenza, già al momento del primo reato, di un programma criminoso comprendente almeno nelle linee essenziali i reati successivi; l’omogeneità dei reati o la loro contiguità temporale e spaziale, da sole, non bastano. Ha giudicato adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva rilevato la diversità delle contingenze e dei sodalizi e l’assenza di elementi concreti circa una programmazione risalente al 2007. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali;
Anche in sede esecutiva la continuazione presuppone la verifica rigorosa che, quando fu commesso il primo reato, quelli successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali.
il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, richiede che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente una generica affinità tra le condotte.
- L’omogeneità delle violazioni o del bene protetto e la contiguità spazio-temporale dei reati sono indici valutabili, ma, considerati isolatamente, non dimostrano l’esistenza di un’unica deliberazione criminosa.
- Il condannato che chiede in executivis il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’unicità del disegno criminoso; il mero richiamo alla vicinanza cronologica o all’identità o analogia dei titoli di reato non è sufficiente.
- La verifica dell’unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamenti di fatto.
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