Sentenza del 07/07/2016 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Contratto di locazione di macchinari con clausola vincolante di trasferimento della proprietà e contratto di leasing - Differenza ai fini della deducibilità dei canoni di locazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di un contratto avente a oggetto la locazione di un macchinario, con una clausola che prevedeva il trasferimento della proprietà del bene come obbligo vincolante per entrambe le parti. Il punto era stabilire se tale contratto dovesse essere trattato come una normale locazione o come un'operazione assimilabile a una vendita con riserva della proprietà, ai fini della deducibilità dei canoni prevista dalla disciplina IRES. La sentenza ha distinto questa fattispecie dal leasing, nel quale il locatario, alla scadenza, conserva la facoltà di restituire il bene oppure di esercitare il riscatto.
La decisione
Il contratto di locazione con trasferimento della proprietà obbligatorio per entrambe le parti è stato assimilato a una vendita con riserva della proprietà, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. a), ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986. La clausola vincolante impedisce di qualificare il rapporto come leasing, poiché nel leasing il riscatto finale è solo una facoltà dell'utilizzatore, che può anche restituire il bene. Ne consegue che i canoni non possono essere trattati automaticamente come canoni di leasing deducibili secondo la relativa disciplina; prevale la qualificazione sostanziale dell'operazione come acquisto rateale con riserva della proprietà.
Norme richiamate
Art. 107, comma 2, lett. a), ultimo periodo, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilato alla vendita con riserva della proprietà.
Ai fini fiscali, la qualificazione del contratto dipende dalla sua struttura sostanziale: quando il trasferimento della proprietà è obbligatorio per entrambe le parti, l'operazione è assimilata a una vendita con riserva della proprietà e non a un leasing.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente un contratto non è sufficiente il nome attribuito dalle parti: occorre esaminare gli obblighi e i diritti effettivamente previsti.
- La clausola che rende obbligatorio il trasferimento finale della proprietà distingue l'acquisto rateale con riserva della proprietà dal leasing.
- Nel leasing, il riscatto finale deve rimanere una facoltà dell'utilizzatore, che deve poter scegliere anche la restituzione del bene.
- Se il trasferimento della proprietà è vincolante per entrambe le parti, l'operazione tende a essere trattata come una vendita con riserva della proprietà, con applicazione delle regole fiscali proprie dell'acquisto e non di quelle dei canoni di leasing.
- Ai fini della deducibilità, la contabilizzazione o denominazione dei pagamenti come canoni di locazione non è decisiva se la sostanza economica del contratto è quella di un acquisto rateale.
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