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Sentenza

Sentenza del 07/07/2016 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Ambito di applicazione e presupposti - Applicazione dell'imposta sulle aree edificabili come individuate dal Regolamento Urbanistico comunale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’area non dovesse essere interamente assoggettata all’ICI perché una sua parte era destinata alla realizzazione di opere pubbliche e soltanto un’altra parte alla costruzione di unità abitative. La questione riguardava quindi l’individuazione dell’area fabbricabile ai sensi dell’art. 2, lettera b), del d.lgs. n. 504/1992, sulla base del Regolamento Urbanistico comunale e delle effettive possibilità edificatorie.

La decisione

La pretesa del Comune è stata ritenuta fondata. Ai fini dell’ICI, è sufficiente che l’area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure secondo le effettive possibilità di edificazione. È irrilevante che una parte dell’area sia destinata a opere pubbliche e una parte a edifici privati, poiché la realizzazione delle opere pubbliche costituisce il presupposto per la fabbricabilità dell’intera area. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lettera b)

    Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    Un’area è fabbricabile ai fini ICI quando gli strumenti urbanistici o le sue concrete potenzialità edificatorie consentono l’utilizzazione edilizia. Non è necessario che ogni sua porzione sia destinata esclusivamente alla costruzione di fabbricati.

  • Regolamento Urbanistico comunale

    Le destinazioni urbanistiche risultanti dal regolamento comunale rilevano per stabilire la natura edificabile dell’area e il conseguente assoggettamento all’ICI.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ICI, la natura edificabile dell’area dipende principalmente dalla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e dalle effettive possibilità di edificazione, non dalla concreta realizzazione immediata degli edifici.
  • La destinazione di una parte dell’area a opere pubbliche non esclude automaticamente l’imposizione sull’intero comparto: se tali opere sono funzionali all’attuazione urbanistica e alla trasformazione edificatoria, l’area può essere considerata complessivamente fabbricabile.
  • Per contestare l’ICI su un’area urbanisticamente edificabile occorre dimostrare l’inesistenza della potenzialità edificatoria, non soltanto l’esistenza di vincoli o destinazioni pubbliche su una porzione del terreno.
  • La valutazione deve essere effettuata sulla situazione urbanistica vigente nel periodo d’imposta e sulle concrete possibilità edificatorie previste dagli strumenti comunali.

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