Sentenza del 07/07/2016 n. 1246 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società di comodo - Esclusione dalla applicazione dell'art. 30 della legge 23.12.1994, n.427 - Necessità di prove concrete per la disapplicazione della norma antielusiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di disapplicazione è stata respinta. La semplice invocazione dell'impossibilità di funzionamento non è sufficiente: la società deve fornire prove concrete, specifiche e verificabili dell'effettiva impossibilità di operare. In assenza di tale dimostrazione, resta applicabile la disciplina antielusiva sulle società di comodo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva di non applicare la norma antielusiva prevista dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sostenendo l'impossibilità di funzionamento richiamata dall'art. 2484, comma 3, del codice civile. Secondo la società, tale situazione avrebbe giustificato l'esclusione dalla disciplina delle società non operative.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Norma antielusiva sulle società non operative o società di comodo.
La disapplicazione della disciplina richiede la dimostrazione di situazioni oggettive che abbiano reso concretamente impossibile il conseguimento dei ricavi o lo svolgimento dell'attività ordinaria; non basta una dichiarazione generica della società.
Art. 2484, comma 3, del codice civile
Impossibilità di funzionamento.
Il richiamo all'impossibilità di funzionamento può costituire un elemento rilevante, ma non determina automaticamente la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Deve essere supportato da prove concrete dell'effettiva situazione impeditiva.
Massime di principio
- Per ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva non è sufficiente allegare una situazione astratta o formulare dichiarazioni generiche: occorre fornire documentazione concreta, specifica e verificabile.
- L'impossibilità di funzionamento della società deve essere dimostrata con fatti oggettivi, come vincoli giuridici, impedimenti amministrativi, eventi esterni o altre circostanze non imputabili alla società.
- Il contribuente che invoca un'esenzione o una causa di esclusione dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo sopporta l'onere di provare l'esistenza dei presupposti.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione e il giudice valuteranno non solo l'esistenza formale dell'impedimento, ma anche la sua effettiva incidenza sull'attività e sui risultati economici della società.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 lug 2016Sentenza del 07/07/2016 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →