Sentenza del 07/07/2016 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Determinazione dell'imposta - Applicazione dell'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dall'atto registrato - Cessione del 100% delle quote di una società - Cessione di azienda - E' tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione, con applicazione di sanzioni, riqualificando la cessione del 100% delle quote della società A.B. di C. e G. & C. s.n.c. come cessione indiretta dell'azienda. L'operazione era stata assoggettata all'imposta di registro proporzionale, anziché all'imposta fissa prevista per la cessione di quote. Il ricorrente contestava il difetto di motivazione, la condanna alle spese e l'omessa pronuncia sulla presunta inesistenza o invalidità della notifica dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso, precisando che l'eventuale illeggibilità della firma del messo notificatore costituiva una mera irregolarità e che ogni vizio sarebbe comunque stato sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto. Nel merito, ha confermato che la cessione del 100% delle quote aveva trasferito sostanzialmente il controllo completo dell'attività commerciale e doveva quindi essere trattata come cessione indiretta di azienda. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
La norma impone di valutare l'atto secondo la sua natura effettiva e i suoi effetti giuridici, senza fermarsi alla qualificazione formale utilizzata dalle parti. Nel caso esaminato, la cessione totalitaria delle quote è stata considerata equivalente, quanto al risultato economico e giuridico, a una cessione indiretta dell'azienda.
Disciplina dell'imposta di registro sulle cessioni di quote e sulle cessioni di azienda
La sentenza distingue tra la cessione di quote, soggetta all'imposta di registro in misura fissa, e la cessione di azienda, soggetta a imposta proporzionale sul valore dell'azienda. La scelta della forma negoziale non impedisce la riqualificazione fiscale quando essa produca sostanzialmente il trasferimento dell'azienda e appaia finalizzata a ottenere un risparmio d'imposta.
Massime di principio
- Nell'imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'atto può dipendere dagli effetti giuridici e dalla funzione economica concretamente realizzata, non soltanto dal titolo attribuito dalle parti.
- La cessione del 100% delle quote di una società che gestisce un'attività può essere riqualificata come cessione indiretta dell'azienda, soprattutto quando il trasferimento delle quote comporta il controllo integrale dell'attività.
- La diversa tassazione tra cessione di quote e cessione di azienda non consente di scegliere liberamente la forma meno onerosa se l'operazione, nella sostanza, realizza il trasferimento dell'azienda.
- La tempestiva impugnazione di un atto notificato può sanare i vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché dimostra che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.
- La condanna alle spese può seguire il rigetto dell'impugnazione quando la questione è ritenuta chiara e non sussistono concreti motivi per compensarle.
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