Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/07/2016 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Società di comodo - Simulazione soggettiva - Necessità prova sussistenza in capo ad un soggetto di redditi attribuiti ad un terzo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società la mancata dichiarazione dell'intero maggior ricavo derivante dalla vendita di un frantoio. Il bene era stato ceduto dalla società contribuente a una società collegata per 7.000 euro e, dopo pochi giorni, rivenduto a una terza società per 42.000 euro. Secondo l'Ufficio, la prima cessione costituiva un'interposizione fittizia o un mero artificio contabile, finalizzato a trasferire il maggior ricavo a una società inattiva, dotata di perdite pregresse e collegata alle altre società, conseguendo un risparmio d'imposta. L'Ufficio chiedeva quindi di imputare alla contribuente l'intero corrispettivo della vendita e il relativo maggior reddito, con maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado, compensando le spese di giudizio. Ha ritenuto che l'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973 richieda la prova che il reddito formalmente attribuito a un altro soggetto sia, in realtà, effettivamente posseduto e disponibile dal soggetto interponente. Le anomalie dell'operazione, i rapporti familiari o societari e la diversa tempistica dei trasferimenti non sono stati considerati sufficienti a dimostrare tale effettivo possesso. Non è stata provata né una simulazione soggettiva, né un accordo trilaterale, né un controllo qualificato della società interposta sui redditi, né il diretto trasferimento delle somme alla presunta interponente. La società interposta, inoltre, aveva utilizzato il ricavo per compensare proprie perdite pregresse, dimostrando una concreta autonomia economico-finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, DPR 600/1973

    I redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

    La norma consente di imputare il reddito al soggetto che ne è il reale possessore, nonostante l'apparente titolarità di un terzo. Secondo la sentenza, presuppone una simulazione soggettiva e la prova dell'effettiva disponibilità del reddito in capo al presunto interponente. Non bastano anomalie commerciali, collegamenti societari o un possibile vantaggio fiscale.

  • Art. 37, comma 4, DPR 600/1973

    La possibilità di presentare un interpello qualificatorio sull'applicazione dell'art. 37, comma 3, è considerata coerente con la natura antievasiva della disposizione, distinta dall'interpello antielusivo.

  • Art. 1 e art. 72 TUIR

    Sono richiamati per il principio secondo cui l'imposizione deve riferirsi al soggetto che possiede effettivamente il reddito.

  • Art. 53 Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone di attribuire il reddito al soggetto cui esso appartiene realmente, evitando che venga tassato chi ne è soltanto titolare apparente.

  • Art. 11, comma 1, legge 212/2000

    È richiamato quale base normativa dell'interpello ordinario qualificatorio relativo all'applicazione dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973.

Massime di principio

  • Per applicare l'art. 37, comma 3, DPR 600/1973, l'Amministrazione deve dimostrare che il reddito formalmente attribuito a un terzo è effettivamente posseduto e disponibile dal contribuente sottoposto ad accertamento.
  • La mera esistenza di società collegate, rapporti familiari, prezzi anomali, operazioni ravvicinate o un possibile risparmio fiscale non è sufficiente, da sola, a provare l'interposizione fittizia.
  • Gli indizi possono essere utilizzati, ma devono essere gravi, precisi e concordanti e devono condurre concretamente alla prova del reale percettore del reddito.
  • È necessario individuare elementi quali un accordo simulatorio, un controllo effettivo e qualificato sui redditi dell'interposto, l'incapacità di quest'ultimo di disporne autonomamente o il diretto trasferimento delle somme al presunto interponente.
  • Una società formalmente interposta ma dotata di autonomia patrimoniale, capacità gestionale e concreta utilizzazione delle somme per proprie esigenze costituisce un ostacolo significativo alla contestazione di interposizione fittizia.
  • La ricostruzione di un'operazione come elusiva o economicamente anomala non sostituisce la prova dell'evasione richiesta dall'art. 37, comma 3: occorre dimostrare a chi appartenga realmente il reddito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.