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Sentenza

Sentenza del 07/07/2016 n. 1261 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Bonus casa madre automobilistica per raggiungimento obiettivi qualitativi e quantitativi - Applicabilità art. 26 D.P.R. 633 del 1972 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che ai bonus aventi natura mista, quantitativa e qualitativa, si applica il regime IVA degli abbuoni o sconti previsto dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Pertanto, tali somme possono incidere sulla base imponibile delle operazioni originarie, non configurandosi come corrispettivo autonomo per una distinta prestazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA dei bonus riconosciuti da una casa automobilistica al proprio cessionario per il raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi. Occorreva stabilire se tali somme costituissero corrispettivi per autonome prestazioni rese dal cessionario oppure sconti o abbuoni incidenti sul prezzo delle cessioni. La sentenza ha ritenuto che gli obblighi qualitativi fossero privi di autonomia sostanziale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo quantitativo, dal quale dipendeva l'esigibilità dei bonus. Di conseguenza, i bonus determinavano in concreto una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Abbuoni o sconti previsti contrattualmente, anche se la loro applicazione è successiva all'effettuazione dell'operazione.

    La disposizione si applica quando il bonus, anche se subordinato a obiettivi quantitativi e qualitativi, realizza sostanzialmente una riduzione del prezzo delle cessioni e non remunera una prestazione autonoma.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente un bonus non è decisiva la sua denominazione contrattuale, ma la funzione economica concreta che svolge.
  • Se gli obiettivi qualitativi sono strumentali al raggiungimento di un obiettivo quantitativo e non costituiscono prestazioni autonome, il bonus può essere trattato come sconto o abbuono sul prezzo.
  • Quando il pagamento riduce il prezzo effettivo delle operazioni originarie, trova applicazione il regime IVA degli abbuoni e degli sconti previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
  • Qualora, invece, il bonus remuneri attività autonome e individualizzabili svolte dal cessionario, può configurarsi come corrispettivo per una prestazione di servizi, con conseguente diverso trattamento IVA.
  • La verifica deve concentrarsi sui contratti, sui criteri di maturazione del bonus, sul collegamento tra obiettivi e pagamento e sull'effettiva autonomia delle attività qualitative richieste.

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