Cassazione Civile, Ordinanza n. 09214/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore contro un contratto di compravendita immobiliare concluso il 10.1.2019 su un immobile sito in Bassano del Grappa. Il creditore sosteneva di essere titolare di più crediti verso il disponente, documentati da titoli giudiziali non definitivi, e aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli unici immobili del debitore; inoltre aveva notificato un pignoramento presso terzi sulla promissaria acquirente iniziale. L'atto impugnato era stato stipulato dopo il pignoramento presso terzi e a ridosso della scadenza dell'efficacia prenotativa del preliminare. In primo grado la domanda revocatoria era stata accolta e i convenuti condannati anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; in appello la decisione era stata confermata e la condanna aggravata rideterminata. I ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c. sull'elemento soggettivo e sulla sua collocazione temporale al momento del preliminare; 2) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. perché il definitivo sarebbe stato atto dovuto di esecuzione del preliminare e quindi non revocabile; 3) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. per sostenere che, trattandosi di atto anteriore rispetto al credito, sarebbe servito il dolo specifico e non la sola scientia damni; 4) violazione dell'art. 2901, comma 1, c.c. quanto alla posizione dell'acquirente nominata e all'eventus damni; 5) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per il riparto dell'onere probatorio sull'eventus damni, in presenza di ipoteche capienti; 6) vizio sulla valutazione dei presupposti dell'art. 2901 c.c. in capo al debitore, deducendo che il creditore avrebbe potuto agire in esecuzione immobiliare; 7) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso delle presunzioni nella prova della preordinazione fraudolenta; 8) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria, ritenuta priva di adeguata motivazione e basata sulla sola infondatezza delle difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi sette motivi, confermando nel merito la revocatoria ordinaria e la valutazione di sussistenza dei relativi presupposti. Ha invece accolto l'ottavo motivo, ritenendo carente la motivazione sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva fondato la sanzione su formule generiche e stereotipate, senza indicare in concreto la mala fede o la colpa grave richieste dalla norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla condanna per lite temeraria e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha revocato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sia di primo sia di secondo grado. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede, a seconda dei casi, la prova del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale e del requisito soggettivo; il momento rilevante per l'elemento soggettivo, nel caso di contratto definitivo preceduto da preliminare, viene ancorato alla stipula del preliminare, mentre l'eventus damni è valutato con riferimento al definitivo. La Corte ribadisce inoltre che la presunzione di frode può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare elementi soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria, purché gli indizi siano idonei secondo i parametri di gravità, precisione e concordanza; non è censurabile in cassazione la mera diversa lettura del materiale indiziario.
La violazione della norma sulle presunzioni è deducibile solo se il giudice attribuisce valore probatorio a indizi privi dei requisiti richiesti o ne nega il valore pur riconoscendone tali requisiti; è inammissibile la critica che si limiti a proporre una ricostruzione fattuale alternativa.
La scadenza dell'efficacia prenotativa del preliminare è stata richiamata come dato cronologico rilevante nella sequenza negoziale, ma non è stata ritenuta idonea a escludere la revocabilità dell'atto definitivo.
È richiamato nel contesto dell'esecuzione in forma specifica del preliminare, ma la Corte non accoglie la tesi secondo cui il definitivo sarebbe automaticamente atto dovuto e dunque sottratto alla revocatoria.
Nel preliminare per persona da nominare, la verifica della buona o mala fede e della scientia damni va riferita, in primo luogo, allo stipulante; il nominato subentra senza soluzione di continuità nella posizione dello stipulante.
Per accertare buona o mala fede, scienza o ignoranza di circostanze rilevanti, occorre avere riguardo alla persona del rappresentante/stipulante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
È richiamato per evidenziare che il trasferimento di proprietà o di altro diritto può costituire modalità di adempimento, con applicazione delle norme sulla garanzia per evizione e vizi.
La cessione di credito in luogo dell'adempimento è espressamente prevista, e ciò esclude che tale modalità possa essere qualificata come anomala o, di per sé, fraudolenta.
Le norme sulla cessione del credito sono richiamate per affermare la fisiologica compatibilità della cessione quale mezzo di adempimento.
È richiamata come norma sulla garanzia che accompagna la cessione del credito in luogo dell'adempimento.
La par condicio creditorum non impone al debitore di soddisfare i creditori in un determinato ordine al di fuori delle procedure esecutive; il debitore resta libero di scegliere come adempiere, salvo i limiti dell'azione revocatoria.
L'onere di provare l'eventus damni grava sul creditore, ma il debitore che voglia sottrarsi agli effetti della revocatoria deve provare la capienza del patrimonio residuo; la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere in modo erroneo.
La responsabilità aggravata richiede, sul piano soggettivo, mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la sola infondatezza, anche manifesta, delle difese; la motivazione deve dare conto in concreto della violazione del minimo di diligenza che rende percepibile l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa o della difesa.
La Corte, accolto parzialmente il ricorso, decide nel merito la questione residua revocando la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., senza necessità di ulteriori accertamenti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, e la deduzione dei motivi deve essere ricondotta con precisione ai numeri del comma 1.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la ricognizione della fattispecie concreta o per sollecitare una diversa valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e ragionata alla decisione impugnata; in mancanza, è inammissibile come non motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria contro un contratto definitivo preceduto da preliminare, il requisito soggettivo va valutato con riferimento al momento del preliminare, mentre l'eventus damni si apprezza al momento del definitivo, salvo diversa struttura concreta del rapporto.
- La mera esistenza di ipoteche o di altri gravami sul bene non esclude di per sé l'eventus damni: il pregiudizio per il creditore può risultare anche da una modifica qualitativa o da una maggiore incertezza nella realizzazione coattiva del credito.
- Quando il debitore intende sottrarsi alla revocatoria sostenendo che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare il creditore, l'onere di provare tale capienza liberatoria grava sul debitore convenuto.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo se si contesta l'uso di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece ammissibile una mera diversa lettura del compendio probatorio.
- Nel preliminare per persona da nominare, la verifica della conoscenza del pregiudizio per i creditori deve essere riferita anzitutto allo stipulante, che resta il punto di riferimento della valutazione soggettiva, salvo elementi predeterminati dal rappresentato.
- L'art. 2901, comma 3, c.c. non è escluso solo perché l'adempimento avvenga mediante una modalità diversa dal pagamento in denaro, purché vi sia l'adempimento di un debito scaduto; la nozione di atto dovuto non può essere ampliata fino a sterilizzare ogni controllo revocatorio.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento concreto di mala fede o colpa grave, non potendo essere ancorata alla sola soccombenza o alla mera infondatezza delle difese; la motivazione deve evidenziare perché la parte abbia agito o resistito senza l'ordinaria diligenza.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di merito in doglianze di violazione di legge: il ricorrente deve indicare puntualmente l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma, non limitarsi a contestare l'apprezzamento dei fatti.
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