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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08674/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela sui capi 1), 2), 3) e 5) e, su concordato delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in relazione ai residui reati di furto aggravato contestati ai capi 4) e 6). Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che non fosse stata congruamente motivata l'entità dell'aumento di pena per la continuazione e il discostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura riguardasse un profilo non deducibile in sede di legittimità contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorso è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Le doglianze sulla quantificazione della pena, ove non integrino illegalità della sanzione, sono inammissibili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso in via limitata, essenzialmente per vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero, del contenuto difforme della pronuncia e per l'illegalità della pena.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per distinguere il patteggiamento dal concordato in appello: nel primo l'accordo investe anche i termini dell'accusa, nel secondo si fonda sulla rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Usato come termine di raffronto per evidenziare che i casi di annullamento nel concordato in appello sono più ristretti rispetto al patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come doglianza non deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., se non nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso viene pronunciata senza formalità ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto a censure inerenti alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
  • Le doglianze che investono motivi rinunciati o la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento non sono deducibili nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili quando non prospettano una pena illegale, cioè una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ha natura diversa dal patteggiamento: nel primo caso l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente preclusione a contestare responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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