Cassazione Penale, Ordinanza n. 09099/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la proposizione dell'impugnazione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. La statuizione di merito sulla condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006. Avverso la sentenza del tribunale è stato proposto un atto qualificato come appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione perché la decisione era inappellabile. La Corte rileva però che il ricorso era stato proposto e depositato da un difensore privo di abilitazione al patrocinio in Cassazione, sia al momento della proposizione dell'atto sia al momento del deposito. Da ciò deriva la mancanza di legittimazione processuale del difensore e l'inammissibilità del ricorso. Non emergono censure di merito specifiche contro la condanna, poiché la decisione si arresta sul vizio di legittimazione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
indicato come base della condanna per gestione illecita di rifiuti
richiamato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione del difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione
evocato implicitamente dalla necessità che il ricorso in cassazione sia proposto da difensore abilitato
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto o depositato da un difensore privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, difettando in tal caso la legittimazione processuale.
- Quando l'impugnazione proposta come appello è riqualificata come ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza, occorre verificare la legittimazione del difensore anche con riferimento al nuovo mezzo di impugnazione così risultante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica della legittimazione del difensore è assorbente rispetto a ogni esame dei motivi di merito, che restano non scrutinati quando l'impugnazione è processualmente invalida.
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