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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33427/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per imposta proporzionale di registro e imposte ipocatastali, conseguente alla riqualificazione, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di una sequenza di operazioni societarie come cessione di ramo d'azienda. In concreto: costituzione di una nuova società con conferimento di uno stabilimento industriale, successiva cessione della partecipazione nella società neocostituita e infine incorporazione della società acquirente nella controllata. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva ritenuto legittimo l'avviso. Nel giudizio di cassazione la ricorrente ha proposto dieci motivi, ma nel testo trasmesso non sono specificati nel dettaglio i singoli profili di censura; emerge però che, prima della decisione, la ricorrente aveva presentato domanda di definizione agevolata ('rottamazione') ai sensi del d.l. n. 193 del 2016 e aveva poi chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Anche l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione, rappresentando l'avvenuta rottamazione della cartella conseguente all'avviso impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere, rilevando che vi erano istanze convergenti delle parti e che la cartella conseguente all'avviso era stata definita tramite rottamazione ai sensi del d.l. n. 193 del 2016. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione della riqualificazione dell'operazione societaria ai fini dell'imposta di registro e ipocatastale.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma era richiamata come base della riqualificazione dell'operazione in termini di cessione di ramo d'azienda, ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata dei carichi ('rottamazione') ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria oggetto del giudizio viene definita mediante una procedura di definizione agevolata del carico, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ove le parti ne diano atto o ne facciano richiesta convergente.
  • L'estinzione per cessata materia del contendere comporta che la Corte non affronti le censure di merito contro la sentenza impugnata e provveda, di regola, alla compensazione delle spese se ricorrono le condizioni rappresentate in giudizio.
  • La riqualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di una sequenza di operazioni societarie può essere oggetto di contestazione in cassazione; tuttavia, se la controversia si chiude per definizione agevolata del debito tributario, la questione sostanziale resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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