Sentenza n. 218/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1300/2024 pubblicata il 10.11.2024 dal Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, nella causa civile iscritta al n. 1659/2023 R.G;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del docente per cinque annualità, del valore complessivo di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte delle amministrazioni scolastiche, di una sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile lavoro e previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata. La sentenza aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del docente per cinque annualità, pari a 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Tuttavia, non è stata depositata la prova documentale dell'intervenuto pagamento o del pieno soddisfacimento del credito.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché mancava la prova documentale del pieno adempimento dell'obbligazione riconosciuta dalla sentenza da eseguire. Ha però interpretato la richiesta della ricorrente come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
Disciplina l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
La cessazione della materia del contendere richiede che sia provato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata; in assenza di prova documentale dell'adempimento, non può essere pronunciata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere presuppone la prova documentale del pieno e concreto soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal giudicato; la mera dichiarazione della parte o l'assenza di contestazione dell'amministrazione non sono sufficienti.
- Quando la parte ricorrente manifesta sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma non è provato documentalmente l'integrale adempimento dell'obbligo oggetto di ottemperanza, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →