Cassazione Penale, Ordinanza n. 16740/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano, ma dal testo dell'ordinanza non emerge il capo di imputazione né il contenuto specifico della decisione di merito. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi di ricorso si limitavano a dedurre asseriti vizi della motivazione, senza indicare con specificità errori decisivi o argomenti difensivi trascurati dal giudice di merito. La Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata era, invece, lineare, coerente e completa nella disamina degli elementi processuali, sicché le censure risultavano generiche e non idonee a scalfire il provvedimento di appello.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo il caso di assenza di colpa, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico vizi della motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La motivazione del provvedimento di merito non è censurabile in cassazione quando risulti lineare, coerente e completa nella disamina dei dati processuali e il ricorrente non indichi omissioni o travisamenti con adeguata specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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