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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33915/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di titoli obbligazionari argentini da parte di una correntista nel 1999, poi trasferiti nel 2005 a un altro soggetto che aveva agito in giudizio con lei. In primo grado era stata chiesta la nullità degli ordini di acquisto, in subordine la risoluzione per inadempimento con restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la nullità, dichiarato prescritta la risoluzione e la relativa domanda restitutoria, ma accolto in parte il risarcimento in favore della sola originaria attrice. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della nullità, ritenuto prescritta la risoluzione e la restituzione, e accolto l’appello incidentale della banca rigettando per difetto di prova il risarcimento della correntista; aveva inoltre confermato il rigetto della domanda dell’altro originario attore, perché privo di rapporto con la banca. Nel ricorso per cassazione l’attuale ricorrente ha dedotto: violazione di norme europee e del TUF e regolamento Consob, sostenendo che la violazione degli obblighi informativi della banca integrasse nullità dei contratti; erronea dichiarazione di prescrizione della domanda di risoluzione, assumendo che il rapporto non si fosse esaurito con l’acquisto ma fosse proseguito nella custodia dei titoli e che la diffida del 2011 avesse interrotto la prescrizione; violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla prescrizione della domanda restitutoria; censure conseguenti sull’accoglimento dell’appello incidentale della banca in punto danni; e infine censura del rigetto della propria domanda risarcitoria, sostenendo che il trasferimento dei titoli tra i due originari attori non fosse una vera compravendita ma una mera operazione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la violazione degli obblighi informativi della banca comporterebbe nullità dei contratti: tali violazioni, se anteriori o coincidenti con il contratto quadro, possono dar luogo a responsabilità precontrattuale, oppure, se relative alle singole operazioni, a responsabilità contrattuale, ma non a nullità. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla prescrizione della risoluzione per difetto di specificità e per mancata corretta individuazione delle rationes decidendi, osservando che la deduzione della non maturazione della prescrizione richiedeva l’indicazione dei singoli atti gestori successivi rilevanti, non fornita dal ricorrente. Ha ritenuto assorbite le ulteriori censure sulla restituzione. Ha giudicato manifestamente infondata la doglianza relativa al risarcimento riconosciuto alla diversa originaria attrice, perché costei non aveva proposto ricorso. Ha infine dichiarato inammissibile anche la censura sul rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente, poiché la sentenza impugnata aveva escluso che egli avesse un rapporto con la banca, sicché non poteva dolersi della mancata informazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono in gran parte ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità e per mancata critica delle rationes decidendi

  • art. 366 c.p.c.

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4

    la proposta di definizione accelerata segnala l’inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti, omessa indicazione delle rationes decidendi, mancata individuazione dei parametri normativi e difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto della doglianza sulla prescrizione della domanda restitutoria

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte esclude la fondatezza della questione di costituzionalità e di incompatibilità CEDU relativa al procedimento di definizione accelerata

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    la condanna segue la conferma della proposta di definizione accelerata ed è liquidata equitativamente in misura rapportata alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 11 Direttiva 93/22/CEE

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi di nullità, ma non ritenuto idoneo a fondare tale effetto

  • art. 21, lettera b), d.lgs. 24 febbraio 1958, n. 98

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi informativi dell’intermediario; la Corte ribadisce che la sua violazione non determina nullità

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    la sua violazione può integrare responsabilità precontrattuale o contrattuale, a seconda della fase in cui si colloca, ma non nullità del contratto

  • art. 47 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma non utilizzato dalla Corte per affermare la nullità dei contratti

  • art. 6 CEDU

    invocato per contestare l’imparzialità del collegio nel procedimento accelerato; l’eccezione è dichiarata manifestamente infondata

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi informativi e di corretta esecuzione gravanti sull’intermediario finanziario non integra, di per sé, una causa di nullità del contratto: se avviene nella fase precontrattuale o nel contratto-quadro può dar luogo a responsabilità precontrattuale, se riguarda le singole operazioni esecutive può dar luogo a responsabilità contrattuale.
  • Chi deduce l’inefficacia o la non prescrizione di una domanda fondata su una serie di operazioni negoziali successive deve indicare in modo specifico i singoli atti rilevanti e spiegare rispetto a quali di essi la prescrizione non sarebbe maturata.
  • In cassazione il ricorso deve censurare puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata specifica critica della base argomentativa della decisione comporta inammissibilità.
  • Una domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario presuppone la prova dell’esistenza di un effettivo rapporto con la banca e del nesso tra omissione informativa e danno dedotto.
  • Le doglianze riferite alla posizione di una parte che non abbia proposto autonomo ricorso non possono essere utilizzate dal ricorrente per ottenere una revisione della statuizione che la riguarda.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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