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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26348/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola di rappresentanza tecnica richiesta per il ricorso per cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di non luogo a provvedere su istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro. Il ricorso non conteneva censure di merito sulla misura reale o sulla decisione di merito impugnata, ma è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La norma è richiamata per distinguere la legittimazione a impugnare dalle modalità di esercizio dell'impugnazione, che richiedono la necessaria rappresentanza tecnica del difensore nel giudizio di cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione, contro qualsiasi provvedimento, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È menzionata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p., da cui discende l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la conseguenza sanzionatoria dell'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto validamente dalla parte personalmente: la legittimazione ad impugnare va distinta dalle modalità di esercizio del potere di impugnazione, che richiedono difesa tecnica.
  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diverse ipotesi normative, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente in base ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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