Cassazione Penale, Ordinanza n. 18683/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in presenza del riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 648, quarto comma, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 19/05/2025. L'unico motivo deduceva vizio di apparente e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Secondo la difesa, la sentenza di merito avrebbe erroneamente escluso tale attenuante nonostante la ridotta offensività del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la decisione impugnata aveva motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante, evidenziando che il fatto era già stato qualificato come di lieve entità ex art. 648, quarto comma, c.p., circostanza nella quale l'attenuante invocata può ritenersi assorbita.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il fatto sia già qualificato come di lieve entità e la relativa minore offensività assorba la valutazione sulla tenue entità del danno.
Il fatto di lieve entità consente una valutazione complessiva di minore gravità nella quale può rimanere assorbita la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Massime di principio
- Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente e giuridicamente corretto della ragione del diniego di una circostanza attenuante.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere assorbita dalla qualificazione del fatto come di lieve entità, ove tale qualificazione esprima già una valutazione complessiva di ridotta offensività.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura delle circostanze di fatto, quando la decisione sia sorretta da argomentazione immune da vizi logici censurabili.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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