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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4034/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della delibera assembleare di abolizione della clausola di prelazione interna (art. 9.2 dello statuto) e denuncia di abuso di maggioranza: la delibera avrebbe agevolato l'acquisto, da parte di Star Traders, della quota di Anna Pasanisi de' Foscarini mediante risorse rese disponibili da una precedente delibera di distribuzione riserve, escludendo il socio Massimo dalla possibilità di esercitare la prelazione e determinando il consolidamento della sua condizione di minoranza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ultrapetizione), dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ma ha accolto il quarto motivo (omesso esame di fatti e profili decisivi). La Corte ha richiamato i principi sull'abuso di maggioranza e sulla rilevanza organizzativa della clausola di prelazione interna, rilevando che la soppressione della clausola a breve distanza temporale dalla successiva cessione delle quote (18 giorni) può integrare indizi di comportamento strumentale volto a emarginare il socio di minoranza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo giudizio sulla questione sostanziale (valutazione degli indizi, collegamento temporale e finalità della deliberazione).

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Rilevato dalla Corte con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la cassazione ha ritenuto che non sussistesse ultravpetizione perché il mutamento della qualificazione dei fatti operato dal giudice è consentito per assicurare la corretta applicazione della legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 99 c.p.c. per la valutazione della corrispondenza tra petitum e motivazione giudiziale; la Corte ha escluso un vizio di ultrapetizione.

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: la Corte ha osservato che non vi è stato un ribaltamento dell'onere probatorio da parte della corte d'appello, avendo questa valutato fatti pacifici; tuttavia ha ricordato che abuso di maggioranza può essere provato per indizi con i canoni di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2479, comma 2, n.4 c.c.

    Norme sull'annullabilità delle deliberazioni societarie; la Corte ha richiamato la rilevanza di questa previsione nella valutazione dell'abuso di maggioranza che può riverberarsi sull'annullabilità della delibera assembleare.

  • art. 2479-ter, commi 3 e 4 c.c.

    Richiamati come parte del quadro normativo sulla tutela dei soci di minoranza e sulle conseguenze dell'abuso di maggioranza; la Corte ha qualificato la verifica dei fatti come essenziale per accertare la violazione dei doveri dei soci di maggioranza.

  • art. 1375 c.c.

    Principio di buona fede oggettiva nel comportamento negoziale: la Corte lo ha utilizzato come parametro per valutare se la decisione di maggioranza fosse strumentale a interessi personali contrari all'interesse sociale e idonea a ledere prerogative dei soci di minoranza.

  • art. 1175 c.c.

    Dovere di diligenza e correttezza nella conduzione delle trattative e nell'adempimento delle obbligazioni: richiamato insieme all'art. 1375 per fondare il controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere assembleare.

Massime di principio

  • La soppressione o modifica della clausola di prelazione interna rileva come fatto organizzativo significativo e può costituire lesione delle prerogative dei soci: va valutata non solo in astratto ma nel concreto impatto sulla possibilità del socio di minority di rafforzare la propria partecipazione.
  • L'abuso di maggioranza si accerta con una valutazione indiziaria (gravità, precisione e concordanza): la prova può essere costruita sulla successione cronologica degli atti, sulla coincidenza di interessi personali dei soci di maggioranza e sull'utilizzo di risorse societarie per favorire una determinata cessione.
  • La circostanza che una deliberazione sia stata approvata all'unanimità non esclude automaticamente la possibilità di abuso di maggioranza nelle fasi successive: occorre valutare gli effetti concreti dell'atto e il contesto fattuale (es. vendita immediata di quote dopo l'abolizione della prelazione).
  • Per impugnare una cessione di quote è necessario proporre l'azione nei confronti dei soggetti corretti (soci parti del contratto), non meramente contro la società, pena l'irricevibilità o il rigetto della domanda su quel profilo.
  • In situazioni analoghe, chi ritenga leso un diritto statutario deve documentare il collegamento tra la delibera modificativa e l'atto dispositiv o successivo (temporaneità, utilità per l'acquirente, uso di risorse societarie): la mancanza di prova diretta non è insuperabile se esistono indizi gravi e convergenti.
  • Se il giudice di merito non esamina fatti decisivi o il nesso causale fra deliberazione e trasferimento, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione delle prove e degli indizi.

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