Cassazione Civile, Sentenza n. 4070/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Genchi impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto civilmente responsabile per avere acquisito ed elaborato tabulati telefonici contenenti utenze riconducibili a parlamentari (Mastella, Rutelli, Gozi) senza la preventiva autorizzazione parlamentare, chiedendo in cassazione l'annullamento per omessa valutazione dell'adempimento di un dovere (esecuzione di ordine del PM), l'estensione della tutela prevista dalla legge n.117/1988 al consulente tecnico, l'assenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, e censure sulla quantificazione e prova del danno non patrimoniale
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il consulente tecnico (CTU) non rientra nella tutela speciale della legge n.117/1988 e può essere chiamato a rispondere civilmente per fatti illeciti posti in essere nell'ambito della propria attività. Ha ritenuto congruente la ricostruzione della Corte d'appello che ha individuato un'autonoma attività colposa del Genchi (sollecitazione all'acquisizione dei tabulati e successiva elaborazione nonostante emergesse la presenza di utenze parlamentari) e ha respinto le eccezioni fondate sull'adempimento di un dovere, sull'applicabilità dell'art.51 c.p. o sull'invocazione dell'art.359 c.p.p. Ha inoltre ritenuto adeguata la prova presuntiva del danno non patrimoniale e congrua la quantificazione (70.000 euro per ciascuno), rigettando i rilievi di motivazione apparente. Per la peculiarità e complessità della fattispecie le spese sono compensate tra le parti
Norme richiamate
legge 13 aprile 1988 n.117
La legge esonera in via generale l'azione diretta contro il magistrato solo se soggettivamente appartenente alla magistratura e solo per attività giudiziaria; l'esenzione si estende a 'estranei' solo se esercitano funzioni giurisdizionali tipiche. Non si estende al consulente tecnico.
legge 8 marzo 2003 n.140
Norme che disciplinano l'autorizzazione parlamentare per intercettazioni di parlamentari: è il PM che deve chiedere l'autorizzazione; il mancato adempimento rileva ai fini della illegittimità delle captazioni.
codice penale
art.51 (comma 4); art.110
Art.51 (causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere) non è applicabile quando l'ordine è manifestamente illegittimo; art.110 richiamato in tema di eventuale concorso di persone nell'azione penale, richiamato per valutazioni di cooperazione fattuale.
codice di procedura penale
Art.359 (sui compiti e limiti del consulente tecnico) non legittima l'esecuzione acritica di atti illeciti richiesti dal PM; art.622 (rinvio dalla Cassazione al giudice civile) definisce natura del giudizio di rinvio.
codice civile
art.2043; art.2059; art.2727; art.2729
Art.2043 (responsabilità aquiliana) ed art.2059 (danno non patrimoniale) sono la base per la domanda risarcitoria: si ritiene configurabile il danno non patrimoniale per la lesione della riservatezza e delle prerogative parlamentari; artt.2727 e 2729 (onere e valutazione della prova) applicati nel giudizio civile, con ampio ricorso alle presunzioni.
codice di procedura civile
art.64 c.p.c.; art.112 c.p.c.; art.132 n.4?
Art.64 c.p.c. disciplina la responsabilità del CTU per l'operato; art.112 c.p.c. invocato dal ricorrente per omessa pronuncia su eccezione; principi processuali applicati dalla Corte nella valutazione delle censure.
Costituzione
art.27; art.68 (richiamata in motivazione); art.111
Richiamati i principi di responsabilità personale e diritto di difesa; art.68 (tutela della funzione parlamentare) rilevante per la qualificazione del bene protetto (libertà della funzione/parità dell'esercizio del mandato) e per la riconducibilità del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- Il consulente tecnico (CTU) non gode della stessa esenzione dall'azione diretta prevista per i magistrati dalla legge n.117/1988: può essere chiamato a rispondere civilmente per illeciti commessi nell'esercizio della propria attività
- L'esecuzione di un ordine del magistrato non costituisce di per sé una causa di giustificazione assoluta: se l'ordine è manifestamente illegittimo o l'attività richiesta implica una condotta illecita il consulente deve opporsi, sollevare eccezioni o rifiutare l'incarico senza subire sanzioni penali per la rinuncia
- La prova del danno non patrimoniale collegato alla lesione della riservatezza o delle prerogative parlamentari può fondarsi in misura rilevante su presunzioni e elementi indiziari, purché il giudice espliciti il nesso causale e le ragioni della quantificazione
- Quando il consulente svolge attività autonoma (es. sollecitazioni, elaborazioni di dati) oltre l'esecuzione materiale di un ordine, tale autonoma condotta può integrare la fattispecie materiale e soggettiva della responsabilità civile
- In situazioni simili è opportuno che il consulente tecnico documenti immediatamente le proprie riserve al PM e, se necessario, si astenga dall'operare su materiale che implichi profili di illegittimità (segnalando formalmente il rischio), per ridurre il rischio di responsabilità successiva
- Le questioni costituzionali sulla estensione di tutele riservate ai magistrati verso ausiliari sono difficilmente accolte se la norma richiede uno status e una funzione giurisdizionale tipica; le contestazioni migliori riguardano fatti concreti e la prova dell'autonomia dell'attività illecita
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