Cassazione Penale, Sentenza n. 08198/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per falso ideologico (art. 479 c.p.) in relazione all'art. 476, commi 1 e 2 c.p., contestando di aver redatto, in servizio presso la Guardia di Finanza, falsi "verbali delle operazioni compiute" nei controlli presso due esercizi commerciali: nei verbali era indicato, contrariamente al vero, che era stato controllato un cliente (Marchello Alessio) in realtà assente e che non erano emerse irregolarità. I ricorrenti deducevano: (1) il verbale delle operazioni compiute sarebbe solo un atto interno/statistico e non parte integrante del processo verbale di constatazione, quindi non atto pubblico ai fini del reato; (2) anche se atto interno, sarebbe privo di efficacia fidefacente, rendendo il falso innocuo; (3) omissione di motivazione circa l'elemento soggettivo dell'aggravante speciale ex art. 476, comma 2, c.p.; in subordine chiedevano l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla natura e la rilevanza del verbale delle operazioni compiute: atti redatti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, anche se con finalità interne/statistiche, possono essere atto pubblico e avere valore probatorio; la giurisprudenza di legittimità ammette la rilevanza penale degli atti interni che documentano attività pubblica. Ha inoltre confermato la natura fidefacente (valore privilegiato) dei verbali in virtù della speciale potestà documentatrice esercitata e/o desumibile dal sistema e dalle norme interne; pertanto il falso integra il reato di cui all'art. 479 c.p. in relazione all'art. 476, commi 1 e 2. Sulla sussistenza del dolo e dell'aggravante la Corte ha ritenuto motivazione adeguata, ravvisando la consapevolezza dell'immutatio veri. Segue condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma sul falso ideologico in atto pubblico è stata applicata alla condotta consistente nell'attestare falsamente fatti relativi all'attività svolta dal pubblico ufficiale; il reato è integrato anche da atti interni redatti nell'esercizio delle funzioni
Il richiamo all'art. 476, comma 2, (atti dotati di fede privilegiata) è stato ritenuto applicabile: il verbale delle operazioni compiute è considerato atto emesso da pubblico ufficiale con speciale potestà documentatrice, assumendo presunzione di verità eliminabile solo con querela di falso o sentenza penale
Norma richiamata dai ricorrenti come richiesta alternativa di messa alla prova qualora fosse esclusa l'aggravante; la Corte non ha ritenuto applicabile la deroga perché ha confermato la gravità e l'elemento soggettivo del reato
Massime di principio
- Un atto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è potenzialmente atto pubblico anche se ha finalità interne o statistiche: la destinazione interna non esclude la rilevanza penale del documento
- La distinzione tra atti con efficacia esterna e atti interni non impedisce la configurabilità del reato di falso ideologico: anche atti endoprocedimentali possono essere considerati pubblici e rilevanti ai fini probatori
- La qualità di "documento fidefacente" (fede privilegiata) può derivare non solo da una norma primaria ma anche da regolamenti o dall'assetto organizzativo dell'amministrazione quando l'atto assume presunzione di verità interna e incide sull'organizzazione del servizio
- Per integrare il dolo nel falso ideologico è sufficiente la consapevolezza dell'immutatio veri da parte del pubblico ufficiale; la motivazione può desumere il dolo dalle modalità della falsificazione
- Se si contesta la pubblicità o la fede dell'atto, è importante dimostrare concretamente che l'atto non riveste alcuna funzione documentativa rilevante o che non è inserito nell'iter procedimentale; mera finalità statistica non basta a escludere la rilevanza penale
- Le impugnazioni basate sulla presunta "innocuità" del falso devono valutare in primo luogo la funzione giuridica del documento e l'esistenza di una speciale potestà documentatrice; in sua presenza, le vie di impugnazione appropriate sono la querela di falso o la contestazione penale, non l'eccezione di mera inutilità del documento
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