Sentenza del 14/06/2016 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Obbligo del concessionario della riscossione di produrre in giudizio copia della cartella di pagamento - Non sussiste - La prova della notificazione a mezzo posta è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il concessionario fosse obbligato a produrre in giudizio la copia della cartella di pagamento per dimostrare sia l'esistenza dell'atto sia il suo contenuto e la regolarità della notificazione. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, in particolare, se fosse sufficiente produrre l'avviso di ricevimento della spedizione postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di notificazione della cartella a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Il contenuto del plico può essere dimostrato dal numero riportato sulla busta, purché coincida con il numero della cartella. Non è quindi necessario che il concessionario produca in giudizio una copia della cartella, anche perché essa viene emessa in un unico originale spedito al contribuente e non è necessariamente conservata in copia dal notificante.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta, la prova della regolarità della notificazione e della data in cui essa si è perfezionata può essere fornita tramite l'avviso di ricevimento.
Ordinanza della Corte di cassazione 11 febbraio 2016, n. 2790
La produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare la notificazione; il numero indicato sulla busta, se coincidente con quello della cartella, consente di identificare il contenuto del plico senza necessità di produrre una copia della cartella.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e la relativa data.
- La mancata produzione della copia dell'atto notificato non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione, se il contenuto del plico è identificabile attraverso il numero riportato sulla busta.
- Quando un atto viene spedito in originale unico, non è normalmente corretto pretendere dal notificante la produzione di una copia materiale dell'originale, purché siano disponibili elementi documentali idonei a collegare la spedizione all'atto.
- In una controversia analoga, occorre verificare soprattutto la presenza dell'avviso di ricevimento, la corrispondenza tra il numero sulla busta e quello della cartella e l'assenza di contestazioni specifiche sull'identità o sul contenuto della spedizione.
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