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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Obbligo del concessionario della riscossione di produrre in giudizio copia della cartella di pagamento - Non sussiste - La prova della notificazione a mezzo posta è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il concessionario fosse obbligato a produrre in giudizio la copia della cartella di pagamento per dimostrare sia l'esistenza dell'atto sia il suo contenuto e la regolarità della notificazione. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 e, in particolare, se fosse sufficiente produrre l'avviso di ricevimento della spedizione postale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. In caso di notificazione della cartella a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Il contenuto del plico può essere dimostrato dal numero riportato sulla busta, purché coincida con il numero della cartella. Non è quindi necessario che il concessionario produca in giudizio una copia della cartella, anche perché essa viene emessa in un unico originale spedito al contribuente e non è necessariamente conservata in copia dal notificante.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta, la prova della regolarità della notificazione e della data in cui essa si è perfezionata può essere fornita tramite l'avviso di ricevimento.

  • Ordinanza della Corte di cassazione 11 febbraio 2016, n. 2790

    La produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a provare la notificazione; il numero indicato sulla busta, se coincidente con quello della cartella, consente di identificare il contenuto del plico senza necessità di produrre una copia della cartella.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e la relativa data.
  • La mancata produzione della copia dell'atto notificato non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione, se il contenuto del plico è identificabile attraverso il numero riportato sulla busta.
  • Quando un atto viene spedito in originale unico, non è normalmente corretto pretendere dal notificante la produzione di una copia materiale dell'originale, purché siano disponibili elementi documentali idonei a collegare la spedizione all'atto.
  • In una controversia analoga, occorre verificare soprattutto la presenza dell'avviso di ricevimento, la corrispondenza tra il numero sulla busta e quello della cartella e l'assenza di contestazioni specifiche sull'identità o sul contenuto della spedizione.

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