Cassazione Penale, Sentenza n. 923/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rizzi ha impugnato la sentenza del Tribunale di Matera che confermava la condanna per ingiuria e minaccia (artt. 81, comma 2, 594 e 612 c.p.). Nel primo motivo deduceva violazione di legge (art. 594 c.p. e richiamo a "1 digs n. 7/16" come indicato nel testo) per una contraddizione tra motivazione e dispositivo: pur avendo il Tribunale riconosciuto in motivazione che l'imputato doveva essere assolto per ingiuria (perché la norma risultava abrogata), nel dispositivo lo aveva comunque condannato per tutti i reati. Inoltre, la parte civile Volpe Donato Michele ha rimesso la querela in data 9.7.2020, remissione che risulta accettata dall'imputato.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela accettata. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 24241/2004) secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Pertanto il primo motivo è stato assorbito e la sentenza di merito annullata; le spese del procedimento sono poste a carico del querelato Rizzi Cosimo Damiano.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di ingiuria; il ricorso denunciava violazione in ordine all'applicazione, con riferimento anche a una presunta contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza di merito.
Norma relativa al reato di minaccia; il fatto era fra i capi d'imputazione confermati in primo grado e impugnati.
Rilevato tra le norme richiamate in relazione alla compartecipazione o alla continuazione tra reati contestati (citata nel capo d'imputazione).
Sez. Un., n. 24241 del 25/02/2004 (giurisprudenza)
principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità
La Corte applica questo principio per affermare che la remissione di querela, accettata e intervenuta prima della decisione di cassazione, estingue i reati e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione e ritualmente accettata dall'imputato, estingue il reato e il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
- L'intervenuta remissione prevale su altre cause di inammissibilità o su questioni procedurali: determina l'estinzione del reato indipendentemente da altri profili che erano oggetto di impugnazione.
- Anche se in motivazione il giudice di merito avesse riconosciuto profili di non punibilità o abrogazione di norme, l'effetto estintivo della remissione di querela sopravanza tali questioni e comporta l'annullamento senza rinvio.
- La remissione di querela può essere accompagnata da dichiarazioni sulla rinuncia alla costituzione di parte civile e su eventuali richieste di liquidazione in sede civile; tali patti rilevano nella definizione degli effetti civili ma non incidono sull'effetto estintivo penale della remissione.
- L'annullamento per estinzione del reato non esclude che le spese processuali siano assegnate: il giudice può comunque porre le spese a carico del querelato anche se il reato è estinto per remissione.
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