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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20845/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso. In ricorso ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione sulla ricostruzione della propria colpevolezza, lamentando anche l'omessa considerazione di una memoria difensiva; dall'altro, violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante mafiosa. La difesa ha contestato in particolare la lettura del dato probatorio relativo a un borsone rinvenuto chiuso ma contenente effetti personali del latitante, sostenendo che fosse stata data una valutazione illogica e contraddittoria degli elementi raccolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la valutazione del borsone del latitante non presentava alcuna contraddizione logica, potendo essere letta sia come indice della necessità di allontanarsi rapidamente, sia come segno della volontà di trattenersi per un periodo apprezzabile presso l'abitazione dell'imputato. Ha inoltre giudicato generica la censura sull'omessa valutazione della memoria difensiva, non essendo stati indicati i relativi contenuti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso sollecitava una diversa lettura delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e ha ritenuto non illogica la motivazione con cui i giudici di merito avevano desunto la consapevolezza e volontà dell'imputato di agevolare non solo il singolo latitante, ma anche la formazione criminale di riferimento. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.

    norma incriminatrice del favoreggiamento personale, oggetto della conferma di condanna in appello e in cassazione

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante della finalità agevolativa mafiosa, ritenuta sussistente sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, se la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
  • La motivazione è immune da censura quando l'elemento valorizzato dal giudice è logicamente compatibile con più significati convergenti e non presenta antinomie interne manifeste.
  • La deduzione di omessa valutazione di una memoria difensiva è inammissibile se non vengono specificati i contenuti del documento e la sua concreta decisività ai fini della tenuta logica della decisione.
  • L'aggravante della finalità agevolativa mafiosa può essere desunta da elementi sintomatici che rendano plausibile la consapevolezza dell'agente di favorire non solo il singolo autore del reato, ma anche il sodalizio criminoso di riferimento, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personale
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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