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Sentenza

Sentenza del 15/12/2024 n. 32628 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda importazioni effettuate nel 2012 da CBA INTL. Srl. Dopo aver verificato il contratto di licenza con Converse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore dichiarato in dogana non includesse le royalties e rettificò la base imponibile dei diritti di confine, notificando l’avviso di rettifica all’importatrice e ai dichiaranti doganali e irrogando sanzioni alla sola importatrice. Dopo le decisioni di merito e una precedente cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con sentenza n. 273/05/2023, riconobbe l’illegittima duplicazione dell’IVA e l’errata contabilizzazione degli interessi, rigettando le altre ragioni dei contribuenti. Le società ricorsero per cassazione con sette motivi: termine triennale di recupero dei tributi doganali; inclusione delle royalties nel valore in dogana; interpretazione del contratto di licenza; omessa pronuncia sulla determinazione delle royalties; esclusione delle sanzioni; cumulo giuridico delle sanzioni; spese processuali. L’Agenzia propose ricorso incidentale denunciando inosservanza del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione. Prima della decisione, entrambe le parti hanno congiuntamente rinunciato ai ricorsi e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i sette motivi delle società né il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché le parti hanno congiuntamente rinunciato ai ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e compensato integralmente le spese processuali. La decisione impugnata della Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, n. 273/05/2023, resta quindi non modificata: aveva riconosciuto alle società l’illegittima duplicazione dell’IVA e l’errata contabilizzazione degli interessi dalla presentazione delle dichiarazioni doganali, rigettando le restanti pretese. Non risulta pronunciata una nuova statuizione sull’importo dei tributi o delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Articoli 390 e 391 c.p.c.

    Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese processuali.

    La rinuncia ai ricorsi, formulata congiuntamente dalle parti, determina l’estinzione del giudizio; la Corte ha conseguentemente disposto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti rinunciano congiuntamente ai ricorsi e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito le censure ancora pendenti.
  • L’estinzione per rinuncia non equivale a una decisione favorevole sul merito delle questioni dedotte: restano ferme le statuizioni della decisione impugnata che non siano state altrimenti rimosse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta concordemente dalle parti; in questo caso ciascuna sostiene le proprie spese.

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