Cassazione Penale, Sentenza n. 31245/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di condanna emessa in Romania per plurimi fatti di corruzione e la successiva richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Italia ai sensi della disciplina sul trasferimento dell'esecuzione delle pene. La Corte di appello aveva in un primo momento riconosciuto solo parzialmente la decisione straniera, limitando l'esecuzione a una parte della pena e rifiutando il resto, assumendo che per le condotte del c.d. "caso Selgros" vi fosse stata in Romania una lesione del diritto al doppio grado di giudizio. Tale prima decisione era stata poi annullata senza rinvio dalla Cassazione per abnormità strutturale, perché adottata senza la necessaria previa interlocuzione con lo Stato di emissione sul riconoscimento parziale. Nel nuovo giudizio la Corte di appello ha ritenuto che la questione della non riconoscibilità integrale fosse coperta da giudicato interno e, preso atto del diniego rumeno al riconoscimento solo parziale, ha rigettato l'intera richiesta di riconoscimento ed esecuzione. Il Procuratore generale ha ricorso sostenendo che non poteva essersi formato alcun giudicato interno, perché l'annullamento senza rinvio della prima sentenza travolgeva integralmente la decisione; la difesa ha eccepito difetto di interesse e ha sostenuto che l'annullamento avesse inciso solo sul segmento procedurale relativo alla mancanza di interlocuzione, non sulla valutazione di merito circa la preclusione al riconoscimento integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha escluso sia il difetto di interesse a impugnare, sia la formazione di un giudicato interno sulla pretesa non riconoscibilità integrale della sentenza rumena. Ha osservato che la precedente sentenza della Corte di appello era stata annullata senza rinvio nella sua interezza e che, trattandosi di annullamento per abnormità strutturale, nessuna statuizione poteva dirsi consolidata. Ha inoltre chiarito che, in tema di riconoscimento ed esecuzione parziale ex art. 10 d.lgs. n. 161/2010 e decisione quadro 2008/909/GAI, l'interlocuzione con lo Stato di emissione non riguarda solo il consenso al quantum della pena, ma anche i presupposti stessi della valutazione sul riconoscimento parziale. Perciò la Corte territoriale, ritenendo precluso il riesame della lesione del doppio grado di giudizio e omettendo di motivare sul punto e sulle informazioni trasmesse dalle autorità rumene, ha reso una decisione viziata. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, con necessità di esaminare nuovamente la richiesta di riconoscimento tenendo conto della posizione dello Stato di emissione ed eventualmente acquisendo ulteriori informazioni.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza straniera.
Evocato dalla Corte territoriale quale possibile condizione ostativa al riconoscimento integrale, in relazione alla pretesa lesione del diritto al doppio grado di giudizio.
La Corte ne esclude l'applicabilità perché l'annullamento precedente ha riguardato tutte le disposizioni della sentenza e perché l'annullamento per abnormità strutturale non consente di attribuire autorità di cosa giudicata a singole statuizioni.
Letto in combinato con la decisione quadro 2008/909/GAI come norma che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione parziali e impone interlocuzione con lo Stato di emissione.
Richiamato nel procedimento come parte della disciplina interna applicabile alla richiesta di esecuzione in Italia.
Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso.
Decisione quadro 2008/909/GAI
Indicata come fonte eurounitaria del procedimento di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni penali straniere; la Corte valorizza in particolare l'art. 10 per affermare la necessità di una vera interlocuzione sul riconoscimento parziale.
Decisione quadro 2008/909/GAI
Interpretata nel senso che l'autorità dello Stato di esecuzione deve consultarsi con lo Stato di emissione non solo sul consenso alla parziale esecuzione, ma anche sui presupposti che giustificano tale soluzione; in mancanza di accordo il certificato va ritirato.
Massime di principio
- Se una precedente decisione è stata annullata senza rinvio nella sua interezza per abnormità strutturale, non può formarsi un giudicato interno su singole statuizioni di quella decisione, neppure se non specificamente impugnate nel precedente ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza penale straniera, l'interlocuzione con lo Stato di emissione sul riconoscimento parziale non riguarda soltanto il consenso alla esecuzione limitata della pena, ma anche il confronto sui presupposti interpretativi e fattuali che rendono astrattamente praticabile la soluzione parziale.
- La nozione di "connessione essenziale" ex art. 624 c.p.p. impedisce di isolare e consolidare singoli capi o punti quando l'annullamento travolge la decisione nella sua interezza e il vizio riscontrato incide sulla struttura stessa del provvedimento.
- Il giudice di merito che ritenga precluso il riesame di una questione centrale deve motivare specificamente; in difetto, la decisione è censurabile per omessa motivazione sul punto decisivo.
- Nel quadro della decisione quadro 2008/909/GAI e del d.lgs. n. 161/2010, il principio di mutuo riconoscimento opera in modo cooperativo: il rifiuto o l'accoglimento parziale non possono prescindere dal dialogo con l'autorità dello Stato di emissione e dalle informazioni da questa trasmesse.
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