Cassazione Civile, Ordinanza n. 33842/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un iscritto alla cassa previdenziale professionale di ottenere la pensione di anzianità applicando la disciplina previgente, richiamata dalla clausola transitoria dello statuto entrato in vigore il 5 marzo 2010. Il giudice di merito aveva ritenuto raggiunto il requisito contributivo di 30 anni grazie alla ricongiunzione di contribuzione pregressa versata presso l'INPS, considerando tale contribuzione utile già alla data del 5 marzo 2010, benché la domanda di ricongiunzione fosse stata presentata prima di tale data, l'importo da pagare fosse stato comunicato dopo il 5 marzo 2010 e il pagamento fosse avvenuto solo il 20 ottobre 2010. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 26 dello statuto Inarcassa, dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 1 d.lgs. n. 509/1994 e della l. n. 45/1990, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la clausola transitoria consentisse il mantenimento della previgente disciplina solo a chi avesse già maturato entro il 5 marzo 2010 i 30 anni di anzianità contributiva presso la cassa e che, comunque, la ricongiunzione produce effetti solo dal perfezionamento del negozio e dal pagamento dell'onere, avvenuti dopo quella data.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in tema di ricongiunzione contributiva, rilevano il perfezionamento del negozio bilaterale e il pagamento dell'onere economico, mentre non è decisiva la sola presentazione della domanda né la data di maturazione originaria della contribuzione presso l'INPS. Poiché nel caso concreto, al 5 marzo 2010, non risultavano ancora perfezionati né il negozio di ricongiunzione né il pagamento, non poteva dirsi maturato il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva richiesto per l'applicazione della disciplina transitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda di primo grado dell'assicurato. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico del soccombente secondo quanto risulta dal dispositivo solo in parte riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 26 Statuto Inarcassa
La clausola transitoria consente l'applicazione della disciplina previgente solo a chi abbia già maturato, alla data del 5.3.2010, il requisito contributivo richiesto; la maturazione non può essere anticipata alla sola presentazione della domanda di ricongiunzione.
È richiamato come parametro interpretativo delle disposizioni statutarie, ma la Corte valorizza il significato letterale e sistematico della clausola transitoria in coerenza con la disciplina della ricongiunzione.
È menzionato tra le norme invocate nel motivo, senza che dal testo emerga una specifica autonoma ratio applicativa diversa dal quadro complessivo della previdenza professionale.
L. n. 45/1990
È richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina della ricongiunzione contributiva; la Corte ne assume il rilievo nel principio secondo cui la ricongiunzione si perfeziona con l'accordo e il pagamento dell'onere.
art. 26, co. 3, Statuto Inarcassa
La disposizione transitoria è interpretata nel senso che il mantenimento dei requisiti previgenti presuppone il possesso già acquisito del requisito contributivo alla data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie.
Cass. 29767/2022
È richiamata quale precedente conforme: la ricongiunzione presuppone il perfezionamento del negozio bilaterale e il successivo pagamento dell'onere economico da parte dell'assicurato.
Massime di principio
- Nella ricongiunzione contributiva tra gestioni previdenziali, l'utilità dei periodi assicurativi ai fini del trattamento pensionistico si consolida solo con il perfezionamento del negozio bilaterale e con il pagamento dell'onere previsto, non con la mera presentazione della domanda.
- Quando una disciplina transitoria subordina l'applicazione del regime previgente al previo maturare di un certo requisito contributivo entro una data limite, il requisito deve risultare effettivamente perfezionato entro quella data secondo le regole proprie dell'istituto previdenziale applicato.
- La contribuzione pregressa proveniente da altra gestione non può essere considerata già computabile alla data limite se, a quella data, non si siano ancora verificati gli eventi costitutivi della ricongiunzione.
- Il giudice di legittimità può decidere nel merito, dopo la cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione sia integralmente definita dagli atti di causa.
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