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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31520/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., della misura cautelare eseguita il 14/01/2021 (omicidio di Domenico Belsito) al giorno di esecuzione della prima ordinanza cautelare del 19/12/2019 nel procedimento c.d. "Rinascita Scott". L'imputato deduceva che gli elementi istruttori rilevanti (dichiarazioni dei collaboratori Andrea Mantella e Bartolomeo Arena e intercettazioni del 19/05/2017) erano già presenti nel procedimento "Rinascita Scott" e dunque la seconda custodia sarebbe stata emessa tardivamente, determinando il superamento del termine massimo di custodia previsto dall'art. 303 c.p.p.. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la gravità indiziaria rispetto all'omicidio Belsito si era consolidata solo dopo l'apporto delle dichiarazioni di Arena e della rielaborazione investigativa formalizzata con informativa del marzo 2020, concludendo per la non desumibilità degli stessi elementi al tempo della prima ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per carenza e parziale apparente motivazione del Tribunale del riesame, ritenendo che quest'ultimo non ha fornito risposte adeguate ai rilievi difensivi sulla desumibilità degli elementi istruttori già in atti nel procedimento "Rinascita Scott". La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, libero nel merito e privo delle lacune motivazionali evidenziate.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare se gli elementi erano desumibili in un precedente procedimento; la corte verifica la "desumibilità" sul piano valutativo e richiede motivazione adeguata se si nega la retrodatazione

  • art. 303, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine massimo della custodia cautelare; la retrodatazione al fine di verificare il superamento del termine massimo è centrale nella controversia

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma relativa all'impugnazione (appello) contro le decisioni in materia di misure cautelari, utilizzata nel procedimento di riesame e richiamata in ordine ai profili di motivazione

  • Orientamenti giurisprudenziali sulla nozione di "desumibilità"

    Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina); Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016 (Commisso); Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010 (Cava)

    La nozione di desumibilità va riferita al momento valutativo: rileva se il dato, posto in relazione con le altre risultanze, consentiva già allora un apprezzamento prognostico idoneo alla misura, non la mera presenza materiale dell'atto in fascicolo

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare che, al momento del provvedimento anteriore, gli elementi decisivi fossero effettivamente desumibili in termini valutativi e non solo materialmente presenti.
  • La valutazione della "desumibilità" richiede un esame comparato delle risultanze: non basta la presenza di atti, ma va valutata la loro idoneità, nel contesto investigativo dell'epoca, a fondare la misura cautelare.
  • Il giudice che nega la retrodatazione deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui gli elementi successivi siano stati determinanti e perché non potevano essere compresi, con analoga forza probatoria, già nel precedente procedimento.
  • Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la complessità e la mole di atti possono giustificare la mancata ricostruzione prognostica precoce; tuttavia ciò non esime il giudice dall'affrontare e confutare specificamente le censure difensive.
  • La mera eccezione difensiva circa l'esistenza di intercettazioni o dichiarazioni in atti richiede che il difensore indichi quali risultanze concretamente avrebbero consentito, se valutate allora, l'adozione contemporanea della misura; l'omessa risposta a tali deduzioni determina vizio motivazionale.
  • In situazioni analoghe conviene documentare con precisione (p. es. estratti di verbali, date di informative, trascrizioni) le risultanze già acquisite prima della prima ordinanza per rendere più efficace la richiesta di retrodatazione.

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