Cassazione Civile, Sentenza n. 30527/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il Tribunale: Blasucci era stato licenziato per aver depositato copia integrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione contenenti informazioni riservate. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto privo di giusta causa e la società era stata condannata al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali e dell'indennità sostitutiva del preavviso, mentre altre domande del ricorrente (tra cui una penale risarcitoria prevista in una lettera del 24/01/2013 pari a 36 mensilità) erano state respinte. In Cassazione Blasucci deduceva errori di diritto e di motivazione su: interpretazione e applicazione del CCNL per dirigenti, uso delle presunzioni probatorie, omessa pronuncia sulla misura minima dell'indennità supplementare, mancato riconoscimento della penale di 36 mensilità, e qualificazione del suo ruolo (terzo vs "alter ego" dell'azienda).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue partii. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'interpretazione del contratto e dell'applicazione del CCNL, confermando che l'apprezzamento del giudice di merito sull'interpretazione contrattuale e sulle presunzioni (indici quali retribuzione lorda, MBO, comportamenti delle parti) è insindacabile in sede di legittimità salvo violazioni dei criteri legali di ermeneutica. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva affrontato la questione collegandola alla questione della corretta applicazione del CCNL. Ha ritenuto infondate le doglianze relative alla penale di 36 mensilità e alla posizione di terzietà del dirigente, confermando la valutazione che Blasucci fosse un intraneus/alter ego per la sua collocazione e ruolo fiduciario in azienda. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali (liquidate in via indicativa nella sentenza) oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Regola il sindacato in Cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha applicato il principio che l'interpretazione del giudice di merito è sindacabile solo se vi è violazione dei criteri legali di ermeneutica o radicale inadeguatezza della motivazione.
Riferiti alla formazione del consenso e all'interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato il complessivo assetto contrattuale e le manifestazioni di consenso del lavoratore.
Norme sulla prova e sulle presunzioni; la Corte ha richiamato il principio che le presunzioni ammesse devono essere gravi, precise e concordanti e ha ritenuto rispettati tali requisiti dagli indici valutati dal giudice di merito.
Regola l'omessa pronunzia; la Corte ha spiegato che l'omessa pronunzia esige che il giudice abbia omesso decisioni su capi autonomamente apprezzabili, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Disciplina il potere di rappresentanza degli amministratori; la Corte ha osservato che la norma mira a rendere opponibili agli esterni gli atti degli amministratori e non giustifica il trattamento del dirigente come terzo estraneo quando questi è intraneus/fiduciario.
artt. 2094 e 2095 c.c.; art. 1321 c.c.
Riferimenti al rapporto di lavoro e alla formazione del contratto: la Corte ha ritenuto che la qualifica e le funzioni svolte dal dirigente implicano obblighi di lealtà e fedeltà che escludono la sua terzietà.
CCNL Dirigenti Aziende Industriali (art. 8 e art. 29 richiamati)
Art. 8 (assorbimento di voci retributive) e art. 29 (indennità supplementare) sono stati utilizzati per valutare la natura della retribuzione e la misura dell'indennità; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile il CCNL in base al complessivo comportamento e alle clausole contrattuali.
Statuto sociale (art. 26)
Attribuisce al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, la competenza su assunzioni, licenziamenti, attribuzioni e compensi dei dirigenti; la Corte ha ritenuto tale organo competente anche per il trattamento contestato.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater) e art. 1-bis
Riferimenti procedurali relativi al contributo unificato e al suo aumento/integrazione; la sentenza dispone che il ricorrente deve versare l'ulteriore importo se dovuto.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)
Citato in relazione al deposito delle conclusioni del Procuratore Generale; non influisce sul merito ma attesta il deposito delle conclusioni ai sensi della norma emergenziale.
Massime di principio
- In materia di interpretazione contrattuale e applicazione di contratti collettivi la scelta del giudice di merito è prevalente: la Cassazione interviene solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente inadeguata.
- Le presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti": la valutazione complessiva degli indici è rimessa al giudice di merito e difficilmente sovvertibile in Cassazione se correttamente motivata.
- Non si configura omessa pronunzia ogni volta che il giudice di secondo grado non ripeta testualmente le argomentazioni del primo grado; l'omissione è configurabile solo quando sia davvero mancata una decisione su domande o eccezioni autonomamente apprezzabili.
- Il dirigente collocato ai vertici dell'azienda, con compiti e responsabilità manageriali, può essere considerato un intraneus o "alter ego" dell'imprenditore per i profili fiduciari, con conseguente maggiore rilevanza degli obblighi di lealtà e difficoltà a invocare la posizione di terzo nei confronti della società.
- Le determinazioni aziendali (compensi o trattamenti particolari) devono seguire le competenze previste dallo statuto e dagli organi societari: atti non deliberati dall'organo competente possono essere contestati ed essere privi di efficacia patrimoniale.
- Clausole o lettere interne che prevedono trattamenti economici straordinari possono non produrre effetti se non sono state adottate secondo le procedure statutarie e deliberaive necessarie.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e la Cassazione può confermare la condanna alle spese e l'obbligo di integrazione del contributo unificato quando sussistano i presupposti procedurali.
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