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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30555/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I resistenti avevano ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione e dei contratti a termine con cui avevano prestato servizio presso lo Sportello per l'immigrazione della Questura di Firenze, e il risarcimento del danno quantificato in 15 mensilità. Il Ministero impugnava sostenendo (1) che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) e disposizioni d'urgenza avevano legittimato l'uso di somministrazione e contratti a termine in relazione all'emergenza immigrazione, con effetto derogatorio alle norme ordinarie; (2) in subordine che la quantificazione del risarcimento era erronea. In cassazione il Ministero ha dunque dedotto vizi di diritto relativi all'ammissibilità delle deroghe emergenziali e alla corretta determinazione del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: le OPCM non derogano automaticamente alle norme ordinarie in materia di somministrazione e contratti a termine se non vi è chiara e specifica indicazione di deroga; l'autorizzazione generale all'impiego a tempo determinato per ragioni di urgenza non sostituisce l'obbligo di motivare la causalità del termine nel singolo contratto. È stata inoltre dichiarata inammissibile in cassazione l'eccezione, sollevata tardivamente in memoria, della sopravvenuta stabilizzazione dei lavoratori. Il secondo motivo è stato invece accolto: in caso di illegittima successione di contratti di somministrazione a termine nel pubblico impiego privatizzato non si procede alla trasformazione a tempo indeterminato, ma si applica la presunzione di danno prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010 con parametro indennitario (minimo-massimo) compatibile con la giurisprudenza di legittimità; ne consegue che la statuizione sulla quantificazione del risarcimento resa dalla Corte d'appello deve essere riesaminata. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente alla quantificazione del danno e la causa è rimessa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 225/1992 (art. 5)

    Le OPCM di protezione civile sono strumenti di autonomia amministrativa e possono derogare alle norme solo nei limiti e con le modalità espresse dalla legge; non hanno valore di legge "sostitutivo" salvo espressa deroga che sia chiara e motivata.

  • D.L. n. 225/2010 (art. 2, comma 6)

    La previsione di proroga dei contratti a termine autorizzata da norma d'urgenza non è idonea a sanare retroattivamente nullità già insorte per mancanza della causale o di specifiche formalità richieste dalla disciplina vigente all'epoca.

  • D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 20, 21, art. 21 comma 4, art. 86 comma 9)

    Gli artt. richiamati regolano la somministrazione e i contratti a termine: l'art. 21, comma 4 è interpretato come prevedente la sostituzione soggettiva dell'utilizzatore (il prestatore è considerato alle dipendenze dell'utilizzatore), con effetto esteso anche alle pubbliche amministrazioni sebbene l'art. 86, comma 9 escluda la trasformazione automatica del rapporto nel pubblico impiego.

  • D.Lgs. n. 368/2001 (art. 5)

    Richiama l'obbligo di indicazione delle ragioni giustificative nei contratti a termine; le autorizzazioni emergenziali non sostituiscono la necessità di esplicita causale nel contratto.

  • D.Lgs. n. 165/2001 (art. 36 e comma 5)

    Norme sul pubblico impiego di riferimento per l'uso di lavoro flessibile nella PA; la loro lettura non consente di elidere la disciplina speciale di somministrazione e termine senza espresso e chiaro atto derogatorio.

  • Legge n. 183/2010 (art. 32)

    L'art. 32 disciplina il parametro del "danno presunto" in caso di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato: la Corte ha confermato l'applicazione di tale parametro per quantificare il risarcimento (valenza sanzionatoria, range minimo-massimo salvo prova del maggior danno).

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori, art. 18 commi 3 e 5)

    Riferimenti all'indennità sostitutiva della reintegrazione: la Corte richiama la disciplina ma ritiene applicabile nel pubblico impiego privatizzato l'indennizzo parametrato dall'art. 32 L. 183/2010 piuttosto che una automatica reintegrazione.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale quadro eurounitario per la lotta all'abuso di contratti a termine; la giurisprudenza nazionale interpreta le norme alla luce degli obiettivi direttivi di tutela contro l'abuso.

  • CCNL dipendenti agenzie di somministrazione 28.5.1998

    Richiamato come fonte contrattuale di riferimento per i rapporti di somministrazione; non sufficiente a giustificare la deroga alle norme imperative senza chiara previsione normativa o amministrativa derogatoria.

Massime di principio

  • Le ordinanze di protezione civile (OPCM) o provvedimenti amministrativi emergenziali non derogano alle norme ordinarie in materia di lavoro (somministrazione e contratti a termine) se non lo fanno in modo espresso e specifico; l'autorizzazione generale all'uso di personale a termine non sostituisce l'obbligo di indicazione della causale nel singolo contratto.
  • In cassazione non è ammesso introdurre per la prima volta eccezioni fondate su fatti sopravvenuti che richiedano accertamenti di fatto (ad es. stabilizzazioni sopravvenute), salvo casi molto limitati e pacifici indicati dalla giurisprudenza; tali questioni devono essere dedotte e provate nei gradi di merito o, se il fatto è già pacificamente risultante dagli atti, possono essere rilevate con i limiti indicati dalla corte.
  • Nella pubblica amministrazione privatizzata, in caso di illegittima successione di contratti di somministrazione a termine non si ha automaticamente conversione a tempo indeterminato, ma si applica la presunzione di danno prevista dall'art. 32 L. n. 183/2010: il risarcimento si quantifica con un parametro minimo-massimo salvo prova di un danno maggiore.
  • La quantificazione del risarcimento per abuso di contratti a termine nel settore pubblico richiede attenzione alla disciplina speciale (art. 32 L. 183/2010) e alla giurisprudenza di legittimità che privilegia una misura risarcitoria parametrata piuttosto che la reintegrazione automatica.
  • Le questioni di deroga normativa in materia di lavoro devono essere chiaramente previste e motivate dall'atto derogatorio; in assenza di ciò la normativa ordinaria continua ad applicarsi e la nullità contrattuale per mancata causalità o altre formalità può essere dichiarata.

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