Cassazione Civile, Sentenza n. 30556/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma del licenziamento disciplinare intimato dal Comune per aver il ricorrente disatteso un ordine di servizio (non essersi recato nel luogo di riparazione stradale assegnato) e per essersi appropriato, mentre usava il mezzo comunale, di materiale edile asportato da un'opera di urbanizzazione pubblica (svellimento). Il ricorrente deduceva errori di qualificazione giuridica (contestazione riferita solo alla mancata prestazione, sanzionabile con misura conservativa), carenza degli elementi per il reato di furto e omissione di esame di fatti decisivi sulla gravità e sulla ricostruzione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d'appello e del primo giudice. Ha condiviso che la contestazione disciplinare comprendeva non solo il mancato raggiungimento del luogo di lavoro ma anche l'uso personale del mezzo comunale e l'appropriazione del materiale previamente inserito in un'opera pubblica; tale condotta assume rilevanza penale (per la modalità di svellimento) e configura una lesione del vincolo fiduciario giustificando la sanzione massima del licenziamento. Spese processuali a carico del ricorrente secondo il dispositivo (euro 200,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 3 CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali
art. 3 CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la contestazione disciplinare originaria riguardava soltanto il mancato adempimento della prestazione (sanzionabile conservativamente); la Corte ha ritenuto invece che la contestazione inglobasse l'insieme degli atti contestati (assenza, uso personale del mezzo, appropriazione del materiale)
art. 55‑quater d.lgs. n. 165/2001
art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001
Applicata per valutare il comportamento del dipendente rispetto agli obblighi di servizio: la Corte ha ritenuto che il mancato raggiungimento del luogo indicato, unito all'uso del mezzo e all'appropriazione del materiale, costituisca inadempimento grave e idoneo ad incidere sul vincolo fiduciario, giustificando il licenziamento
Richiamato nella contestazione e oggetto di censura da parte del ricorrente (mancanza degli elementi del reato di furto); la Corte ha ritenuto esistente la rilevanza penale per la modalità dell'appropriazione (svellimento dell'opera pubblica), sufficiente a qualificare penalmente il fatto e a giustificare la sanzione disciplinare più grave
art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Nelle controversie disciplinari che riguardano anche fatti di possibile rilevanza penale, il giudice valuta la complessiva condotta concreta (assenza, uso di mezzi dell'ente, appropriazione di beni pubblici) e non si limita a esaminare il singolo profilo isolato indicato nella prima contestazione
- L'accertamento di modalità particolarmente aggressive o di asportazione di materiale da opere pubbliche (es. "svellimento") può conferire alla condotta rilevanza penale tale da incidere sul vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento per giusta causa
- Se la condotta disciplinare integra elementi che ledono l'affidamento essenziale datore‑dipendente (uso personale dei mezzi dell'ente, appropriazione di beni pubblici, disattendimento intenzionale di ordini di servizio) la sanzione espulsiva è valutata proporzionale dal giudice
- Il lavoratore che contesta il licenziamento per sproporzione o per inesistenza del fatto penalmente rilevante deve focalizzare la difesa su: (a) dimostrazione della mancata sussistenza degli elementi del reato contestato; (b) prova di fatti attenuanti o di ricostruzione alternativa dei fatti; (c) eventuali vizi procedurali nella contestazione disciplinare
- La qualificazione giuridica operata dal giudice di merito è rilevante e difficilmente rivedibile in cassazione se supportata da motivazione coerente sulla ricostruzione fattuale e sulla congruità della sanzione
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