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Ordinanza

Ordinanza n. 1062/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di Napoli in data 26 gennaio 2026, prot. n. 56, inerente al procedimento cedolino n. 25NA025939, notificato in data 24 febbraio 2026 a mezzo pec al domicilio digitale speciale.

Giustizia amministrativa202601806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dalla Questura di Napoli. In sede cautelare ha rappresentato di non avere agito in malafede e di avere trovato, prima dell’adozione del diniego, un rapporto di lavoro con un diverso datore, circostanza documentata in giudizio. Ha quindi chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego per non avere l’amministrazione considerato tale sopravvenienza e la condizione di lavoratore in buona fede, in violazione dei principi di ragionevolezza e di favore per il lavoratore.

La decisione

All’esito del sommario esame cautelare, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. Ha rilevato che non era provata la malafede del lavoratore e che il ricorrente aveva trovato un’occupazione con un altro datore prima del diniego, fornendone prova documentale. Secondo il giudice, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione in applicazione dei principi di ragionevolezza e di favor per il lavoratore in buona fede. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione dell’efficacia del diniego e fissazione dell’udienza pubblica di merito al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda di tutela cautelare, accolta dal TAR mediante la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego del permesso di soggiorno può essere sospeso quando non risulti provata la malafede del lavoratore straniero e dagli atti emerga che, prima dell’adozione del diniego, egli abbia reperito un rapporto di lavoro con un diverso datore.
  • L’amministrazione, nel valutare una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve considerare la documentata disponibilità di una nuova occupazione intervenuta prima del diniego, applicando i principi di ragionevolezza e di favore per il lavoratore in buona fede.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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