Cassazione Civile, Ordinanza n. 13267/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una persona fisica. Quest'ultima proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma e, nel medesimo giudizio, formulava anche una domanda riconvenzionale di condanna della società per una somma superiore al limite di competenza per valore del Giudice di pace. Il Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore sull'intera causa e rimetteva la controversia al Tribunale. Il Tribunale, a sua volta, separava la domanda riconvenzionale dall'opposizione a decreto ingiuntivo e disponeva la prosecuzione della riconvenzionale, chiedendo d'ufficio il regolamento di competenza sulla sola opposizione. Il ricorso attiene dunque alla corretta individuazione del giudice competente nella opposizione a decreto ingiuntivo proposta davanti al Giudice di pace quando sia stata anche introdotta una riconvenzionale eccedente la sua competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Roma sulla sola causa di opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che tale competenza è funzionale e inderogabile. Ha richiamato il principio per cui, se l'opponente propone una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore, il giudice di pace deve separare le due cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo la riconvenzionale al Tribunale; se invece l'intera causa viene rimessa al Tribunale, quest'ultimo può chiedere il regolamento di competenza nei limiti dell'art. 38 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché nessuna parte ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
competenza attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto
nelle opposizioni a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace la competenza è funzionale e inderogabile, e resta ferma per la causa di opposizione
nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ.
il Tribunale può richiedere il regolamento di competenza solo entro i termini perentori previsti per le eccezioni di incompetenza
regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.
il regolamento d'ufficio è lo strumento utilizzabile dal Tribunale quando riceva l'intera causa in difetto di separazione tra opposizione e riconvenzionale
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di pace, la competenza per la causa di opposizione è funzionale e inderogabile, perché collegata all'ufficio del giudice che ha emesso il decreto.
- Se l'opponente cumula una domanda riconvenzionale eccedente il limite di valore del Giudice di pace, il giudice deve separare le cause: trattiene l'opposizione e rimette al Tribunale solo la riconvenzionale.
- La rimessione dell'intera controversia al Tribunale non sana l'errore di riparto: il Tribunale può sollevare d'ufficio il regolamento di competenza nei limiti temporali di legge.
- In assenza di attività difensiva delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento di competenza.
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