Cassazione Penale, Sentenza n. 34007/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2021 che ha respinto la domanda di equa riparazione per presunta ingiusta detenzione subita da Mirra nell'ambito di un procedimento per omicidio volontario (assoluzione definitiva con sentenza del 20/06/2017). Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse motivato il rigetto con argomenti esigui e inidonei, basandosi su elementi tratti dalla sentenza di merito (tra cui la dichiarazione del teste Zappia poi ritrattata e una intercettazione non trascritta dal perito), senza valutare la fase processuale anteriore all'adozione della misura (in particolare l'archiviazione intervenuta e il fatto che la misura del 2013 riguardava fatti del 2008). Sosteneva altresì l'esistenza di un alibi confermato dai tabulati e la mancata considerazione del decreto di archiviazione che attestava l'insufficienza degli elementi a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi relativi all'art. 314 c.p.p.: è ostativa all'indennizzo la condotta del richiedente che, per grave negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, abbia creato la falsa apparenza di commissione del reato e così provocato l'intervento dell'Autorità giudiziaria (anche se l'evento non era voluto). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi consolidati, richiamando l'accertamento in sede di cognizione secondo cui Mirra avrebbe dato a Restivo un mandato di uccidere, circostanza idonea a giustificare l'intervento restrittivo e a costituire ostacolo all'indennizzo. Le doglianze della difesa sono state ritenute generiche e non capaci di mettere in crisi la motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo quando la condotta del detenuto, per grave colpa (negligenza macroscopica, imprudenza, inosservanza di norme), abbia determinato la falsa apparenza di responsabilità penale e, quindi, l'intervento dell'Autorità giudiziaria; l'analisi dev'essere ex ante e focalizzata sul comportamento del richiedente
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 43/1996; Sez.4, n. 43302/2008; Sez. U., n. 32383/2010; Sez.4, n. 12228/2017)
Richiamati principi consolidati: la colpa grave può essere sia processuale sia extraprocessuale e valutata anche prima o dopo la misura; il giudice della riparazione deve valutare fatti concreti ed evitare di rimettere in discussione valutazioni di merito già compiute nel giudizio di cognizione, confrontandosi con la sentenza di assoluzione per individuare quali circostanze siano utilizzabili nel giudizio riparatorio
Massime di principio
- Per ottenere l'equa riparazione è necessario dimostrare che la detenzione non sia stata causata da comportamenti del richiedente che abbiano creato la falsa apparenza di reato; se sussiste 'colpa grave' (negligenza macroscopica, imprudenza, inosservanza di norme) l'indennizzo può essere escluso
- Il giudice della riparazione valuta il comportamento 'ex ante' rispetto all'adozione della misura: non si riapre il giudizio di merito per accertare la responsabilità penale, ma si valuta se la condotta del richiedente abbia legittimamente indotto l'intervento autoritativo
- Le statuizioni e gli accertamenti compiuti nel giudizio di cognizione (anche se la decisione finale è di assoluzione) vincolano parzialmente il giudizio riparatorio: circostanze ritenute provate in sede di cognizione possono ostare al riconoscimento dell'indennizzo
- Una precedente archiviazione non determina automaticamente l'obbligo di indennizzo: occorre verificare la sequenza degli eventi e se successivi elementi o accertamenti in sede di cognizione abbiano comunque giustificato la misura restrittiva
- Le contestazioni fondate su elementi reitrattati (es. dichiarazioni ritrattate) o su intercettazioni non trascritte devono essere criticate con argomentazioni precise; la difesa generica difficilmente è idonea a scalfire la motivazione che individua comportamenti ostativi all'indennizzo
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