Cassazione Civile, Sentenza n. 4748/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto opposizione a precetto contro il pagamento delle spese processuali liquidate con ordinanza collegiale del 12 aprile 2016 (Tribunale di Avezzano) resa in esito a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso una ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la sospensione dell'esecuzione per eccezione di incompetenza territoriale. La Oddi contestava: 1) l'an della pronuncia di reclamo per essere stata proposta dopo lo spirare del termine assegnato per l'introduzione del giudizio di merito e quindi priva di interesse; 2) l'irricevibilità del reclamo e l'illegittimità di porle a carico le spese di lite; 3) che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sarebbe stato l'unico rimedio esperibile per contestare le spese cautelari; 4) il quantum delle spese relativo alla fase sommaria, perché il creditore non si sarebbe costituito in quella fase.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies avverso l'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione e legittima la pronuncia del Tribunale che, in sede di reclamo, ha revocato la sospensione e ha regolato le spese di entrambe le fasi (cautelare e di reclamo), anche d'ufficio. Ha precisato che le questioni attinenti all'an e ai presupposti della pronuncia sulle spese (cioè la revisione integrale della delibazione e della soccombenza) devono essere trattate nel giudizio di merito dell'opposizione e non possono essere pienamente discusse tramite opposizione a precetto; l'opposizione a precetto può invece contestare profili limitati, quali l'illegittima quantificazione (quantum) o altri profili non incidenti sull'an della decisione cautelare. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata costituzione formale del creditore in fase sommaria quando sia risultata concreta attività difensiva (deduzioni a verbale e memorie). Perciò la condanna della Oddi al pagamento delle spese è stata confermata e il ricorso di cassazione è stato rigettato.
Norme richiamate
Regola la reclamabilità degli atti cautelari del giudice dell'esecuzione; il reclamo è ammissibile contro l'ordinanza di sospensione e il giudice del reclamo può decidere sulle spese, avendo portata devolutiva sul complesso della vicenda cautelare
Disciplina il reclamo avverso le decisioni del giudice dell'esecuzione; il secondo comma rimanda al potere del Tribunale di esaminare il reclamo e decidere anche sulle questioni afferenti alla fase sommaria
Regola l'opposizione all'esecuzione; la Corte chiarisce che l'opposizione a precetto può essere utilizzata per contestare profili limitati delle statuizioni cautelari (soprattutto il quantum) ma non per rimettere in discussione integralmente l'an della decisione che va trattata nel giudizio di merito
Rimando alla struttura bifasica dell'opposizione (fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e cognizione piena in sede di merito) e ai rimedi relativi agli atti esecutivi; la regolazione delle spese della fase sommaria spetta al giudice che decide quella fase e può essere riesaminata nel merito
Norma che riguarda l'estinzione del processo per mancata iniziativa delle parti dopo provvedimento provvisorio; richiamata per spiegare che la mancata instaurazione del merito può determinare l'estinzione ma non elimina la reclamabilità del provvedimento sommario quando il reclamo sia stato tempestivamente depositato
art. 310, secondo comma c.p.c.
Richiamato nel contesto delle conseguenze procedurali della mancata progressione dal rito sommario al merito; le relative questioni devono essere affrontate nel giudizio di merito
Principio secondo cui la condanna alle spese è consequenziale alla soccombenza; il giudice può liquidare le spese anche d'ufficio in base all'esito complessivo della lite
Regole sul contenuto del ricorso per opposizione; la Corte afferma che la mancata costituzione formale del creditore non esclude che la sua attività difensiva a verbale e con memorie sia idonea a qualificare la sua partecipazione
Riferimento ai termini per la riassunzione davanti al giudice competente: il mancato termine fissato dal giudice dell'esecuzione non impedisce alle parti di adottare le azioni previste (istanza ex art. 289 o instaurazione del merito)
art. 111 Cost.
Limiti all'impugnabilità in cassazione dei provvedimenti non definitivi; la Corte ribadisce che i provvedimenti sommari privi di carattere di definitività non sono sindacabili in cassazione se non dopo la cognizione piena
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è ammissibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la sospensione; il Tribunale in sede di reclamo può revocare la sospensione e decidere sulle spese, anche d'ufficio
- Le decisioni sulle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione possono essere riesaminate integralmente soltanto nel giudizio di merito dell'opposizione (azione a cognizione piena). Se si vuole contestare l'an della decisione cautelare occorre introdurre il giudizio di merito
- L'opposizione a precetto (o all'esecuzione) è lo strumento utilizzabile quando l'interesse è limitato a ottenere una diversa liquidazione delle spese (quantum) ma non per rimettere in discussione integralmente la delibazione cautelare
- La tempestività del reclamo si valuta al momento del deposito presso la cancelleria: il deposito tempestivo vale a conservare l'interesse e l'ammissibilità del reclamo anche se il termine per il merito scade nel corso del procedimento di reclamo
- La mancanza di una costituzione formale del creditore nella fase sommaria non impedisce la liquidazione delle spese a suo favore se è dimostrabile che in concreto abbia svolto attività difensiva (deduzioni a verbale, memorie)
- La condanna alle spese è consequenziale alla soccombenza e il giudice può liquidare le spese anche d'ufficio senza che sia necessaria una specifica istanza della controparte
- Se si vuole ottenere la rimozione dell'effetto di un provvedimento sommario o la revisione completa della statuizione sulle spese, è preferibile instaurare il giudizio di merito; l'uso dell'opposizione a precetto è limitato e può essere strategicamente utile solo per contestare il quantum o vizi formali dell'esecuzione
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