Cassazione Penale, Sentenza n. 26925/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa che confermava il sequestro preventivo di euro 699.811,37 disposto dal GIP nei confronti di Antonino Roccuzzo per reati di truffa. Il ricorso, articolato in tre motivi, censura: 1) la tardività della querela e la carenza di legittimazione di Rossella Momo a rappresentare la F.C.A. Bank; 2) la mancata sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare per il capo N) (documenti autentici prodotti dall'acquirente, regolarità dei pagamenti e assenza di danno); 3) l'illegittima estensione del sequestro a somme sopravvenute sui conti dell'indagato, ai conti della Roccuzzo Auto s.r.l. e ai ratei di pensione cointestati con la moglie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché ripropone questioni già esaminate e risolte dal giudice del riesame (il Tribunale aveva correttamente ritenuto tempestiva la querela e valida la procura conferita a Rossella Momo). Ha accolto parzialmente il secondo motivo: ha rilevato omessa motivazione quanto alla configurabilità della truffa relativa al capo N), annullando l'ordinanza limitatamente al profitto di quel reato e rinviando al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio su quel profilo. Ha respinto il terzo motivo come manifestamente infondato, ritenendo che le questioni relative a somme sopravvenute o a beni di terzi attengono all'esecuzione del sequestro e debbano essere sollevate al Pubblico Ministero procedente; ha poi confermato che il provvedimento genetico ha inciso sui beni presenti nel patrimonio dell'indagato al momento dell'esecuzione e non si estende automaticamente a somme future, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla non diretta confisca di somme sopravvenute.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi in Cassazione per "violazione di legge"; la Corte ricorda i limiti della sindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti cautelari e delle motivazioni che configurano vera "violazione di legge".
art. 124 cod. pen.; artt. 333 e 337 cod. proc. pen.; art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente sul tema della tempestività della querela e della procedibilità; la Corte ha ritenuto che la querela integrata sia tempestiva quando l'offeso acquisisce la cognizione del raggiro e che la procura conferita alla rappresentante della banca fosse idonea a legittimare la querela.
Norma sulla motivazione del provvedimento cautelare (fumus commissi delicti e periculum in mora). La Corte ha ritenuto che mancasse adeguata motivazione specifica sul capo N) e ha quindi annullato e rinviato limitatamente a quel profitto.
art. 240, 321, 322 cod. proc. pen.; art. 545 cod. proc. civ.
Richiamate rispetto ai profili relativi all'estensione del sequestro e all'opposizione circa somme sopravvenute e ratei di pensione; la Corte ha ritenuto che molte di queste questioni attengono all'esecuzione e non al grado di riesame impugnato, segnalando inoltre il principio di non pignorabilità degli emolumenti secondo l'art. 545 c.p.c.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Definizione della nozione di "violazione di legge" come limite dell'impugnabilità in Cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza che circoscrive i casi in cui il vizio motivazionale sia sindacabile come violazione di legge.
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
"la confisca del denaro non è [...] diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili"; "a mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato"
Principio richiamato per escludere che la confisca (e il sequestro a titolo di profitto) si estenda automaticamente a somme sopravvenute o a proventi non riconducibili al reato; tali questioni possono richiedere specifica valutazione in sede di esecuzione.
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata rispetto al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del raggiro: una querela integrativa presentata dopo aver acquisito nuova documentazione può essere considerata tempestiva.
- Una procura generica a rappresentare un istituto di credito "in qualunque sede giudiziale, civile, penale e amministrativa" è di norma idonea a legittimare la presentazione della querela da parte del mandatario.
- Il giudice deve motivare specificamente il fumus commissi delicti per ciascun capo di imputazione; l'omessa o insufficiente motivazione su un singolo capo può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
- Il pagamento regolare delle rate da parte dell'acquirente non esclude automaticamente la configurabilità della truffa contrattuale: l'ingiusto profitto può consistere nella stipula del contratto ottenuta mediante inganno, indipendentemente dall'adempimento successivo.
- Il sequestro preventivo volto a garantire la confisca del profitto incide sui beni presenti nel patrimonio al momento della sua esecuzione; somme sopravvenute, emolumenti non pignorabili o proventi di terzi richiedono valutazioni specifiche e non sono automaticamente ricomprese nella confisca diretta.
- Le questioni relative all'estensione pratica del sequestro o al dissequestro di somme sopravvenute o di conti cointestati devono essere proposte nell'ambito dell'esecuzione al Pubblico Ministero procedente o con i rimedi previsti per la fase esecutiva, non necessariamente con il mezzo del riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →