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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01773/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto il proprio assistito davanti al Giudice di pace per ottenere il pagamento del compenso per attività professionale stragiudiziale, quantificato in euro 364,78, oltre al compenso per la fase introduttiva della negoziazione assistita e accessori, per un totale domandato di euro 452,32. Il Giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 200,00 e compensando integralmente le spese. L’attore aveva quindi proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la causa avesse valore non superiore a euro 1.100,00 e che, quindi, la sentenza di primo grado fosse soggetta al regime di inappellabilità di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione degli artt. 10 e segg., 113 e 339 c.p.c., sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata di valore indeterminato, poiché le conclusioni erano formulate chiedendo il pagamento della somma indicata "ovvero nella minor o maggior somma" da accertarsi in causa; da ciò avrebbe dovuto discendere l’appellabilità piena della sentenza di primo grado. Ha richiamato arresti giurisprudenziali che, in ipotesi di domanda davanti al giudice di pace con formula del tipo "maggior somma di giustizia", riconoscono il valore indeterminato della controversia quando vi siano elementi che lascino dubitare del superamento del limite per la decisione secondo equità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla presunta indeterminabilità del valore della causa, osservando che l’espressione "ovvero nella minor o maggior somma" non basta, da sola, a trasformare in indeterminata una domanda che ha per oggetto un credito professionale già determinato o determinabile con semplici operazioni aritmetiche. In assenza di altri elementi idonei a far dubitare che il valore eccedesse il limite di euro 1.100,00, la causa restava soggetta al regime di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. Ne è conseguita la conferma della declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dal Tribunale. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, perché l’intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del valore della causa e, quindi, il regime di appellabilità della sentenza.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione secondo equità del giudice di pace e ai limiti del relativo regime impugnatorio.

  • art. 339 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, per le sentenze rese in cause di valore non superiore a euro 1.100,00, opera la limitazione all’appellabilità; la sola formula "minor o maggior somma" non basta a escludere tale regime se la domanda resta ancorata a un credito determinato o determinabile.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della mancata contestazione del valore; la Corte non ritiene decisivo tale profilo nella fattispecie esaminata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al giudice di pace, la clausola con cui l’attore chieda una somma specifica "ovvero nella minor o maggior somma" non determina automaticamente un valore indeterminato della domanda; occorre verificare se esistano ulteriori elementi idonei a far dubitare che la pretesa possa superare il limite di competenza/equità rilevante.
  • Quando la domanda ha ad oggetto compensi professionali già determinati o determinabili mediante mere operazioni aritmetiche, l’indicazione di una formula elastica sulle conclusioni non è di per sé sufficiente a sottrarla al regime di appellabilità limitata previsto per le cause di valore contenuto.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello avverso una sentenza del giudice di pace, ciò che rileva non è solo la formula conclusiva dell’atto introduttivo, ma la sostanza della pretesa e la presenza di concreti indici che rendano plausibile un valore diverso da quello espressamente indicato.
  • La qualificazione della domanda come di valore indeterminato non può fondarsi su una mera clausola di stile, se la natura del credito e gli elementi allegati mostrano che l’importo è già sostanzialmente definito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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