Cassazione Penale, Sentenza n. 34768/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di proroga (20/03/2023-20/06/2023) della sottoposizione al visto di controllo (visto di censura) della corrispondenza del detenuto, adottato nell'ambito del regime speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente, assistito dall'avv. Luca Cianferoni, denunciava violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 18-ter, 41-bis Ord. pen.; artt. 627, 568, comma 4 e 591, comma 1 cod. proc. pen.; art. 3 CEDU), nonché vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva utilizzato motivazioni "copiate" da altro provvedimento e si era basato su elementi non attuali, senza provare la perdurante pericolosità e l'effettiva necessità del controllo della corrispondenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, avesse adeguatamente motivato il rigetto del reclamo, esponendo risultanze istruttorie (attuale operatività del clan, ruolo rilevante del detenuto, provvedimenti di trattenimento di inserti fra il 01/01/2020 e il 19/07/2024) giustificanti la misura di visto di controllo per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. La Corte ha inoltre affermato la legittimità dell'uso della tecnica redazionale del "copia e incolla" quando accompagnata da analisi e motivazione specifica, e ha confermato i principi giurisprudenziali circa il rapporto tra art. 18-ter e art. 41-bis (sostanziale equivalenza fra "controllo" e "censura" della corrispondenza e rapporto di specialità). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
"controllo della corrispondenza"; periodo massimo sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi
Disciplina le limitazioni alla libertà e segretezza della corrispondenza dei detenuti, stabilendo presupposti, termini e autorità competenti; il trattenimento può essere disposto se dall'esame emerge pericolo concreto per ordine e sicurezza. Occorre provvedimento dell'Autorità giudiziaria, motivato rispetto ai presupposti.
comma 2-quater, lett. e) "sottoposizione a visto di censura della corrispondenza"
Prevede la "sottoposizione a visto di censura" per i detenuti in regime speciale; la giurisprudenza ritiene sostanziale equivalenza con il "visto di controllo" dell'art. 18-ter e configura un rapporto di specialità: le norme speciali dell'art. 41-bis prevalgono, con applicazione dell'art. 18-ter limitata agli aspetti non disciplinati dall'art. 41-bis.
art. 15 Cost.
Richiama il principio secondo cui le restrizioni di diritti fondamentali (es. libertà di corrispondenza) devono essere disposte dall'Autorità giudiziaria; la Corte costituzionale ha confermato che la limitazione va adottata con provvedimento giudiziario specificamente motivato.
art. 3 CEDU
Invocato dal ricorrente come parametro di valutazione dei limiti trattamentali, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistere una violazione; la censura è stata valutata alla luce della normativa interna e della proporzionalità.
artt. 627, 568 comma 4, 591 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso per censurare vizi procedurali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali e motivazionali del ricorrente senza ritenere che le norme processuali richiamate fossero violate.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n.18/2022
Richiamata per chiarire che la limitazione della corrispondenza in regime 41-bis non può prescindere da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria motivato in relazione ai presupposti indicati dall'art. 18-ter; conferma l'orientamento costituzionalmente orientato sulla necessità di motivazione e controllo giudiziale.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la "sottoposizione a visto di censura" della corrispondenza è sostanzialmente equivalente al "controllo" disciplinato dall'art. 18-ter; tuttavia le limitazioni devono essere disposte con provvedimento giudiziario specificamente motivato.
- La valutazione della legittimità di un provvedimento di controllo della corrispondenza si apprezza in relazione alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, non rispetto a fatti emersi successivamente.
- Il giudice può utilizzare passaggi motivazionali già espressi in provvedimenti analoghi ("copia e incolla"), purché sia effettuata una analisi specifica e siano esplicitate le ragioni che giustificano il convincimento nel caso concreto.
- Il trattenimento o la censura della corrispondenza richiedono l'accertamento di un pericolo concreto per l'ordine o la sicurezza (es. collegamenti con organizzazioni criminali, ruolo operativo del detenuto); la mera appartenenza non basta senza elementi fattuali che ne dimostrino l'attualità o la funzionalità.
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sui fatti: le censure devono riguardare errori di diritto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione o violazioni procedurali effettive, non la diversa valutazione degli elementi probatori.
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