Cassazione Penale, Ordinanza n. 10319/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in termini generici contro una motivazione ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la declaratoria di responsabilità ex art. 640 c.p. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato: non indicava in modo specifico quali fossero le carenze argomentative o le illogicità della motivazione della sentenza impugnata, né quali elementi concreti imponessero una diversa valutazione. La censura, quindi, non consentiva alla Corte di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata come base della declaratoria di responsabilità per truffa.
Impone requisiti di specificità ai motivi di impugnazione; la loro mancanza rende il ricorso generico e inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a prospettare in modo generico una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare specifiche omissioni, carenze argomentative o illogicità della motivazione.
- La censura sulla motivazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta contestarne l'esito, occorre evidenziare in modo preciso perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe viziato.
- La violazione del requisito di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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