Cassazione Penale, Ordinanza n. 22284/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per concorso in estorsione aggravata. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato ex artt. 110 e 629 c.p., in relazione alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, nn. 3-bis e 3-quinquies, c.p., sostenendo in sostanza una rilettura alternativa del compendio probatorio e contestando la ricostruzione della portata intimidatoria della condotta. Il secondo motivo lamentava il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, censurando la determinazione della pena. La ricorrente, inoltre, richiamava una dichiarazione della persona offesa di sopravvenuto disinteresse a coltivare l'azione penale, ma tale profilo veniva ritenuto irrilevante perché il reato è procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione esauriente e immune da vizi logici, oltre che diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del merito. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la concessione e il bilanciamento delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e la motivazione sulla pena era congrua, basata su modalità della condotta, intensità del dolo e ruolo dell'imputata. La dichiarazione della persona offesa è stata considerata priva di effetto ai fini della procedibilità, trattandosi di reati procedibili d'ufficio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con ordine di anonimizzazione dei dati identificativi.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel capo d'imputazione oggetto di ricorso.
norma incriminatrice dell'estorsione, oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello.
art. 628, comma 3, nn. 3-bis e 3-quinquies c.p.
richiamato per le aggravanti contestate in relazione all'estorsione.
richiamato in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e al loro bilanciamento con le aggravanti.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 3 0 giugno 2003 n. 196
riferimento normativo interno all'indicazione dell'art. 52 del codice privacy, come riportato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione adeguata: un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa del merito è inammissibile.
- La valutazione della portata intimidatoria della condotta e, più in generale, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione logica e da riscontri probatori, non può essere rivalutata in cassazione.
- La concessione delle attenuanti generiche e il relativo bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione mancante, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Ai fini della procedibilità, una eventuale remissione della querela o dichiarazione della persona offesa di non voler più coltivare l'azione penale è irrilevante quando il reato è procedibile d'ufficio.
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