Cassazione Civile, Ordinanza n. 10413/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato, per l'anno d'imposta 2004, una infedele rappresentazione dei ricavi aziendali sulla base degli studi di settore. Dopo un primo rigetto in CTP, la CTR aveva riformato la decisione valorizzando la precarietà dei macchinari aziendali e riducendo del 15% l'accertamento. L'Ufficio aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto limitatamente a un motivo, con conseguente rinvio e nuova decisione della CTR sfavorevole ai contribuenti. Nel ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza, i contribuenti deducevano un motivo, mentre l'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale. Tuttavia, successivamente veniva comunicata l'avvenuta presentazione da parte dei contribuenti della domanda di adesione alla definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, ritenuta regolare dall'Ufficio, con indicazione che il contenzioso risultava definito.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018
la presentazione di una domanda regolare di adesione alla procedura di definizione agevolata consente di ritenere la lite effettivamente definita e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della lite tributaria, regolarmente perfezionata, il giudice deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La definizione transattiva/agevolata del rapporto tributario priva le parti di un interesse attuale alla decisione nel merito della controversia.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il processo si chiude senza pronuncia sul merito delle censure e senza esame dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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