Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10413/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato, per l'anno d'imposta 2004, una infedele rappresentazione dei ricavi aziendali sulla base degli studi di settore. Dopo un primo rigetto in CTP, la CTR aveva riformato la decisione valorizzando la precarietà dei macchinari aziendali e riducendo del 15% l'accertamento. L'Ufficio aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto limitatamente a un motivo, con conseguente rinvio e nuova decisione della CTR sfavorevole ai contribuenti. Nel ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza, i contribuenti deducevano un motivo, mentre l'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale. Tuttavia, successivamente veniva comunicata l'avvenuta presentazione da parte dei contribuenti della domanda di adesione alla definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, ritenuta regolare dall'Ufficio, con indicazione che il contenzioso risultava definito.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018

    la presentazione di una domanda regolare di adesione alla procedura di definizione agevolata consente di ritenere la lite effettivamente definita e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della lite tributaria, regolarmente perfezionata, il giudice deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • La definizione transattiva/agevolata del rapporto tributario priva le parti di un interesse attuale alla decisione nel merito della controversia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il processo si chiude senza pronuncia sul merito delle censure e senza esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.