Cassazione Civile, Ordinanza n. 10161/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto le domande della ricorrente e mantenuto il rigetto delle domande riconvenzionali del resistente. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi/fabbricati contigui. La ricorrente aveva convenuto in giudizio il vicino chiedendo l’accertamento dell’assenza di pesi o servitù sul proprio fabbricato e il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di alcune opere: invasione del lastrico solare, deviazione della condotta pluviale verso la pubblica via anziché verso la cisterna di sua proprietà, realizzazione di una tettoia con inserimento di travi nella muratura del proprio fabbricato, posa di tegole e di una pensilina con conseguente stillicidio. Il convenuto aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva per usufrutto materno, rivendicato la proprietà esclusiva della scala coperta e della relativa copertura, difeso la legittimità delle opere e proposto domande riconvenzionali per asseriti abusi edilizi e immissioni intollerabili. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda attrice e rigettato le riconvenzionali; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, rigettando le domande della ricorrente e confermando il rigetto delle riconvenzionali. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: nullità della motivazione per mancanza del minimo costituzionale; inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; ultrapetizione e omesso esame dell’oggetto dell’appello, oltre a violazioni di norme sostanziali e processuali in tema di proprietà, comunione, accessorietà, prove e consulenza tecnica; erronea valutazione della questione della condotta pluviale; illegittimità della decisione su tettoia, cancello e tegole/pensilina, anche per asserita acquiescenza alle risultanze della c.t.u. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo ampio e coerente sull’accertamento della proprietà esclusiva della scala coperta in capo al resistente, valorizzando titoli di provenienza, documentazione storica e configurazione dei luoghi, e che la ricorrente non aveva dato prova dei fatti costitutivi delle proprie domande ripristinatorie; ha inoltre escluso che le risultanze della consulenza tecnica potessero formare giudicato o essere soggette ad acquiescenza autonoma.
Norme richiamate
art. 111 co. 6 Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello ampia, articolata e non apparente.
la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente.
richiama l’obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla Corte territoriale.
l’appello è ammissibile se individua le parti della decisione censurate e le ragioni della critica; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
la censura di nullità della sentenza d’appello è stata esclusa perché l’atto di gravame era sufficientemente specifico.
non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo, poiché la Corte d’appello aveva esaminato i fatti rilevanti e fondato la decisione sulla mancanza di prova.
le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non costituiscono giudicato autonomo e non sono soggette ad acquiescenza come tali.
non vi è stata ultrapetizione; la Corte territoriale si è mossa entro il perimetro delle domande e delle questioni devolute.
il giudice ha applicato le norme pertinenti alla disciplina dei rapporti dominicali e delle opere contestate.
la decisione è stata assunta sulla base delle prove ritualmente acquisite e valutate nel loro complesso.
richiamato nel motivo, ma non è emersa una specifica violazione decisiva.
richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
richiamato in relazione alla c.t.u.; la Corte ha ribadito la natura non vincolante delle conclusioni del consulente.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica; il dissenso del giudice dalle conclusioni del c.t.u. è consentito se motivato.
richiamato per la disciplina della proprietà esclusiva, valorizzata quale base della legittimità delle opere sul bene.
richiamato in relazione alla nozione di bene immobile e al contesto dominicale della lite.
richiamato senza una specifica ratio autonoma nel decisum.
richiamato per la questione dell’accessorietà/pertinenzialità, ma la Corte ha privilegiato il dato dei titoli e della configurazione dei luoghi.
richiamato nel dibattito sulla sorte delle pertinenze, senza un autonomo capo decisorio.
richiamato in relazione alla comunione, esclusa in fatto dalla Corte territoriale rispetto alla scala coperta.
la Corte ha ritenuto insussistente la violazione del limite all’uso della cosa comune, perché non era provata la comunione del bene interessato.
richiamato tra le norme sui titoli di provenienza e l’interpretazione degli atti di acquisto.
richiamato nel contesto delle contestazioni sui titoli e sulla consegna del bene, senza autonoma centralità.
richiamati per l’interpretazione dei titoli di acquisto e testamento; la Corte ha valorizzato il dato testuale dei titoli.
richiamato come norma evocata dalle parti sul regolamento di confini/proprietà, ma non è stato il fulcro della decisione.
richiamato tra le norme invocate, senza incidenza decisiva nella ratio.
art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
accertati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 co. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza d’appello è censurabile solo se mancante, meramente apparente o tale da non consentire la ricostruzione del percorso logico; una motivazione ampia e analitica esclude la nullità.
- L’atto di appello è specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c. quando indica le parti della decisione impugnata e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali.
- Nelle controversie sulla titolarità di beni o manufatti tra fondi contigui, il giudice può fondare l’accertamento sui titoli di provenienza, sulla documentazione storica e sulla configurazione dei luoghi, attribuendo ai dati catastali valore solo indiziario.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di valutazione e non un giudizio vincolante: il giudice può discostarsene purché espliciti le ragioni del dissenso nel confronto con gli altri elementi probatori.
- Le risultanze della c.t.u. non sono suscettibili di giudicato autonomo né di acquiescenza separata rispetto alla sentenza che le recepisce o le disattende.
- Chi domanda la rimozione di opere o il ripristino dello stato dei luoghi deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l’originaria destinazione del bene o del manufatto contestato e l’eventuale modifica illegittima.
- In tema di opere insistenti su manufatti che la sentenza accerti di proprietà esclusiva, la legittimità delle opere del proprietario è normalmente esclusa solo se sia dimostrata una specifica lesione del diritto altrui o la violazione delle regole sull’uso della cosa comune; in mancanza di prova della comunione, non può invocarsi l’art. 1102 c.c.
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