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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15089/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da somme versate da una socia alla società in nome collettivo di due soci, in origine qualificate dalla versante come finanziamento sociale per euro 25.000, con restituzione parziale e residuo preteso di euro 17.000. Dopo il recesso di uno dei soci e la cancellazione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, l'attività era proseguita come ditta individuale dell'altro socio. La socia ha quindi chiesto la condanna dell'ex socio/proprietario della ditta individuale al pagamento del residuo, invocando l'art. 2558 c.c. e, in subordine, l'art. 2312 c.c. L'altra parte ha contestato la natura societaria del versamento, sostenendo che fosse un prestito personale al figlio dell'attrice, ha dedotto che una parte del debito era stata già regolata con transazione tra i soci e ha chiesto, in via subordinata, la condanna dei soci per una somma inferiore. Il Tribunale aveva ritenuto il versamento un finanziamento sociale e aveva condannato i soci al pagamento del residuo, oltre ad accogliere la domanda di adempimento della transazione. In appello, la socia aveva contestato la quantificazione del credito; il soccombente aveva proposto appello incidentale sul punto della competenza, sostenendo l'efficacia della clausola compromissoria statutaria. In Cassazione, il ricorso principale del socio receduto ha dedotto: 1) la nullità della decisione di appello per mancata notificazione dell'appello incidentale nei suoi confronti, pur essendo rimasto contumace; 2) la violazione dell'art. 819-ter c.p.c. in relazione alla declaratoria di incompetenza del giudice ordinario per clausola compromissoria. Il ricorso incidentale ha invece censurato la valutazione delle prove sui pagamenti e la mancata applicazione dell'art. 1189 c.c. quanto ai bonifici eseguiti a terzi. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'appello incidentale non notificato alla parte rimasta contumace non potesse validamente svolgersi nei suoi confronti e che tale vizio inficiasse l'intero giudizio di appello; ha quindi cassato la sentenza con rinvio, assorbendo gli altri motivi e l'intero ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale: l'appello incidentale del controricorrente, proposto contro una parte rimasta contumace in secondo grado, avrebbe dovuto essere notificato a tale parte. Poiché dagli atti non risultava la notificazione, la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa sezione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza; la regola opera senza necessità di notifica solo verso parti già costituite, ma non verso chi sia rimasto contumace nel grado di appello.

  • art. 819-ter c.p.c.

    richiamato come norma sulla competenza in presenza di clausola compromissoria, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'eccezione di incompetenza, ma il tema non è stato esaminato nel merito dalla Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per dedotta erronea percezione della prova documentale, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1189 c.c.

    "Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede"

    evocato dal ricorrente incidentale per sostenere la liberazione del debitore che abbia pagato un soggetto apparentemente legittimato; la censura non è stata esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato dalle parti per sostenere o negare il subentro nei debiti; il motivo sul punto non è stato deciso.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità per i debiti sociali dopo lo scioglimento della società; il profilo non è stato oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato per l'azione introdotta dall'ex socio nei confronti dell'altro, ma il profilo processuale non è stato oggetto della statuizione di cassazione.

Massime di principio

  • L'appello incidentale proposto contro una parte rimasta contumace nel giudizio di secondo grado richiede la notificazione dell'atto a tale parte; in difetto, il gravame è processualmente invalido nei suoi confronti.
  • La disciplina dell'appello incidentale senza notificazione presuppone che il destinatario sia già presente o si costituisca nel grado di impugnazione; essa non può essere estesa a soggetti assenti dal processo di appello.
  • Nel vizio denunciato come error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la sussistenza o meno della notificazione dell'impugnazione incidentale.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, i motivi ulteriori e il ricorso incidentale restano assorbiti senza esame di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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