Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26796/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo unico perché non confrontato con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente, condannato per il delitto di ricettazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Tuttavia la Corte di cassazione rileva che il motivo è generico perché non si confronta in modo completo con la motivazione di merito: la Corte di appello aveva infatti richiamato non solo i precedenti ostativi, ma anche l'entità del danno cagionato, e proprio su quest'ultimo profilo il ricorso non sviluppava alcuna critica.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata come reato per il quale era stata invocata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    Disposizione sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui mancata applicazione è stata ritenuta correttamente motivata in appello e non utilmente censurata in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura il diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata; se omette di censurare anche solo uno dei profili decisivi indicati dal giudice di merito, il ricorso è generico e va dichiarato inammissibile.
  • Nel valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito può fondarsi su plurimi elementi ostativi, tra cui i precedenti dell'imputato e l'entità del danno cagionato; la critica in sede di legittimità deve investire specificamente ciascun elemento valorizzato dalla motivazione.
  • La genericità del motivo si configura quando la censura si limita a insistere su uno solo dei passaggi motivazionali, senza misurarsi con l'intera struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.