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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05521/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, effettuato nel 2006 da una società di distribuzione elettrica in favore del difensore distrattario della controparte, di somme liquidate a titolo di spese di lite in una serie di giudizi decisi dal Giudice di Pace e poi riformati in appello dal Tribunale. La società, ritenendo venuto meno il titolo delle spese per effetto della riforma, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 34.835,79 oltre accessori. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione, sostenendo tra l'altro che la società fosse decaduta dal diritto di agire in restituzione perché non aveva formulato specifica domanda di ripetizione nei giudizi di appello conclusi con la riforma delle decisioni di primo grado. Rigettata l'opposizione in primo grado, ha poi appellato la decisione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che non vi fosse decadenza e che la restituzione potesse essere domandata anche in autonomo giudizio monitorio, oltre a considerare sufficiente la prova del pagamento sulla base dell'ordine di bonifico e della non contestazione/implicita ammissione dell'avvenuto versamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 336 c.p.c. e delle norme sul diritto alla restituzione, assumendo che la domanda restitutoria dovesse essere proposta necessariamente in appello, a pena di decadenza e quindi di inammissibilità del monitorio; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., contestando l'applicazione del principio di non contestazione e la ritenuta idoneità dell'ordine di bonifico a provare il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata può essere sì proposta nel giudizio di appello come statuizione conseguente alla riforma, ma può anche essere azionata in un autonomo giudizio, compreso il procedimento monitorio; la decadenza richiamata dal ricorrente riguarda solo il piano processuale della tempestività della domanda se proposta in appello, non il diritto sostanziale alla ripetizione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: la prima, non specificamente censurata, relativa all'implicita ammissione dell'avvenuto pagamento; la seconda, concernente la prova del pagamento mediante bonifico. In ogni caso, la doglianza sull'art. 2697 c.c. è stata ritenuta impropria perché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e a sollecitare un nuovo esame del fatto, attività precluse in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    viene richiamato in relazione agli effetti della riforma della sentenza di primo grado e al diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione poi riformata

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è esclusa perché la censura non attacca in modo specifico la ratio della corte territoriale, limitandosi a contestazioni apodittiche sulla non contestazione e sull'ammissione implicita

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte non onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove o si chiede una rivalutazione del fatto

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale rispetto alla ratio decidendi impugnata; in difetto, la censura è inammissibile

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    il ricorrente lo invoca per dedurre violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure sono in parte generiche e in parte dirette a una rivalutazione del fatto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato per ribadire che la contestazione della valutazione probatoria non può essere veicolata come violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio

  • art. 4, ottavo comma, d.m. Giustizia n. 55 del 10/3/2014

    usato per aumentare il compenso liquidato in favore della parte vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non è soggetto a una preclusione sostanziale per il solo fatto di non essere stato coltivato nel giudizio di appello: può essere fatto valere anche in un autonomo giudizio, compreso il procedimento monitorio.
  • Se la domanda di restituzione è proposta nel giudizio di appello, la sua tempestività segue le regole processuali proprie del grado; ma l'eventuale omissione in appello non estingue il diritto alla ripetizione quando la parte scelga di azionarlo separatamente.
  • In cassazione, la censura deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; l'omessa critica di una sola ratio rende inammissibile il motivo e consolida da sola la decisione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto, il motivo è inammissibile o comunque fuori dal paradigma dell'art. 360, n. 3 c.p.c.
  • L'ordine di bonifico e le allegazioni processuali della parte possono integrare, nel concreto, prova del pagamento anche in assenza di quietanza formale, se il giudice di merito valorizza la non contestazione o un'implicita ammissione dell'avvenuto versamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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