Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34858/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10/02/2026, aderendo all’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Savona del 20/02/2025. Riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 30/05/2025, irrevocabile dal 16/10/2025, aveva individuato come più grave il reato contestato al capo 2) della sentenza torinese, applicato per i reati del procedimento un aumento di quattro mesi di reclusione ed euro 600 di multa e, dopo la riduzione per il rito abbreviato, rideterminato la pena complessiva in cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2.400 di multa. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, riservando i motivi al difensore. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso personale viola l’art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale e la firma del difensore per accettazione del mandato e per la delega al deposito non trasferiscono al difensore la titolarità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha trattato il ricorso de plano e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, in difetto della legittimazione richiesta dall’art. 613, comma 1, c.p.p. Non sono stati esaminati motivi di merito, poiché il ricorrente aveva riservato la loro formulazione al difensore. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Con sentenza del 10/02/2026, la Corte d’appello di Genova, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 20/02/2025 del G.u.p. del Tribunale di Savona, ritenuta la continuazione tra i reati di cui al procedimento sub iudice e i reati già giudicati con la sentenza del 30/05/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 16/10/2025, e ritenuto più grave il reato di cui al capo 2) di quest’ultima sentenza, applicava ad Ayoub El Khbazi l’aumento di pena di quattro mesi di reclusione ed € 600,00 di multa a titolo di continuazione per i reati di cui al procedimento sub iudice e, operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, rideterminava in cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed € 2.400,00 di multa la pena complessivamente irrogata allo stesso El Khbazi per i reati di cui alle due menzionate sentenze.

    Il testo riferisce che la Corte d’appello ha definito il giudizio aderendo all’accordo intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.; la decisione di cassazione non interpreta ulteriormente tale disposizione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso – come è avvenuto nel caso di specie –, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale. L’autenticazione della firma dell’imputato o la firma del difensore per accettazione del mandato e per la delega al deposito non attribuiscono al difensore la titolarità dell’impugnazione e non sanano la proposizione personale del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.

    Quando il ricorso è proposto in difetto di legittimazione nei casi contemplati dalla disposizione, la Corte lo tratta de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; nel caso concreto, la Corte ha inoltre disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell’impugnazione da parte dell’imputato determina l’inammissibilità.
  • L’autenticazione da parte di un legale della sottoscrizione apposta dall’imputato sul ricorso, così come la firma del difensore per accettazione del mandato o per delega al deposito, non trasferisce al difensore la titolarità dell’atto e non sana il difetto di legittimazione.
  • Il ricorso proposto in difetto di legittimazione, nei casi previsti dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., è trattato de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.