Cassazione Civile, Ordinanza n. 27759/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di euro 808.183,48 vantato dal fallimento di una società fornitrice nei confronti di una società in amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, escludendo la prededuzione. In opposizione, il tribunale aveva riconosciuto la prededuzione solo per una parte del credito, pari a euro 437.795,98, negandola per altri crediti collegati a specifici ordini, ritenendo che per tali voci fosse stata dedotta solo in sede di opposizione la derivazione dall’adempimento di prescrizioni imposte in ambito A.I.A. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una parte del credito, in particolare sul credito di euro 77.887,10 relativo all’ordine n. 10224, già richiesto in sede di insinuazione; 2) violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. perché il tribunale avrebbe erroneamente considerato nuova, in opposizione, la fattispecie di prededuzione, nonostante la domanda originaria fosse stata interpretata dal giudice delegato come comprensiva di tutte le ipotesi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere il tribunale valorizzato il contenuto del decreto di esecutività dello stato passivo che, secondo il ricorrente, avrebbe rigettato la richiesta di prededuzione con riferimento a tutte le fattispecie previste dalla norma speciale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando un’omessa pronuncia del tribunale sulla domanda relativa al credito di euro 77.887,10 per l’ordine n. 10224, non essendo stata resa alcuna statuizione, neppure implicita, su quella specifica pretesa. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo. Quanto al secondo, ha osservato che il giudice delegato non aveva interpretato la domanda di insinuazione come estesa a tutte le fattispecie normative, ma aveva semplicemente escluso che le prestazioni indicate rientrassero nel perimetro della norma invocata per la prededuzione; le censure del ricorrente non erano dunque riferibili al reale contenuto della decisione impugnata. Quanto al terzo, la Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici e non argomentazioni, deduzioni difensive o il contenuto di un provvedimento giudiziale come tale. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la mancata decisione, esplicita o implicita, su una specifica parte della pretesa integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della decisione in parte qua.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza o del decreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non le argomentazioni difensive né il contenuto di un provvedimento giudiziale come tale.
Richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo.
Richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo.
art. 93, comma 3, n. 3, l. fall.
Richiamato in relazione all’esposizione dei fatti costitutivi della domanda di insinuazione al passivo.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
Richiamato quale base normativa invocata per il riconoscimento della prededuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell’opposizione allo stato passivo deve pronunciarsi espressamente o implicitamente su tutte le voci di credito e sulle relative qualificazioni giuridiche domandate; l’omessa considerazione di una specifica posta creditoria comporta nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- La prededuzione può essere negata per difetto di riconducibilità delle prestazioni alla norma invocata senza che ciò implichi, di per sé, una diversa interpretazione della domanda di insinuazione; la censura deve misurarsi con la reale ratio della decisione impugnata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per contestare la lettura delle difese, il contenuto di atti processuali o la motivazione in diritto della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata statuizione su una specifica voce di credito non può essere sanata da un generico esame complessivo della domanda quando dagli atti risulti che il giudice abbia trattato analiticamente altre poste analoghe, mostrando l’intenzione di decidere singolarmente ciascuna di esse.
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