Cassazione Penale, Ordinanza n. 19301/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il merito della doglianza, e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 17 settembre 2024, che aveva parzialmente riformato la decisione del G.u.p. del Tribunale locale, rideterminando la pena inflitta per un fatto di detenzione/cessione di stupefacenti aggravato, commesso a Capurso il 26 giugno 2023 e ricondotto agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato presentato e sottoscritto personalmente dall'imputato, circostanza che determina l'inammissibilità del mezzo, essendo il ricorso per cassazione dell'imputato personalmente sottoscritto inammissibile anche se la firma fosse autenticata da un avvocato cassazionista. Non risultano altri motivi scrutinati nel merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice relativa al fatto contestato in materia di stupefacenti.
La disposizione è richiamata come aggravante del reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
È la norma implicata dal rilievo sull'inammissibilità del ricorso per cassazione personalmente sottoscritto dall'imputato; la Corte richiama il principio per cui tale sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la sottoscrizione personale dell'imputato comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione impedisce qualsiasi scrutinio del merito della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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