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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26913/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 per mancanza di motivazione sulla attualita' della pericolosita' sociale: la Corte di appello, secondo la difesa, si era limitata a richiamare condanne precedenti (fatti collocati al piu' tardi nel 2017) e aveva reso una motivazione apparente o inesistente, non avendo valutato la presunta ravveduta resipiscenza, l'assenza di indagini recenti (operazione "Idria") e lo svolgimento di regolare attivita' lavorativa dal 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, la legittimita' del ricorso in cassazione e' limitata a questioni di diritto e che i vizi di motivazione sono deducibili solo se la motivazione e' del tutto mancante o meramente apparente. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la ritenuta attualita' della pericolosita' del Gallo basandosi sulla condanna definitiva per associazione mafiosa, su procedimenti successivi (anche con misura cautelare), sul ruolo non secondario del ricorrente nell'ambito del sodalizio, su dichiarazioni di collaboratori e sulle relazioni con pregiudicati e soggetti sottoposti a misure di prevenzione; aveva inoltre valutato la continuita' dell'intraneita' alla cosca e la partecipazione a attivita' estorsive. Pertanto la censura difensiva e' stata dichiarata inammissibile. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione e codice antimafia)

    artt. 1 e 4; artt. 10, comma 3 e 27, comma 2

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10(3) e 27(2); le doglianze sulla motivazione sono escluse salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente rilevabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e; art. 125, comma 3; art. 51, comma 3-bis; art. 616

    Art. 606(1)(e) delimita le censure ammissibili in cassazione escludendo i vizi di motivazione ordinaria salvo la motivazione inesistente o apparente; art.125(3) impone al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato; art.51(3-bis) riguarda l'accertamento per indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; art.616 consente la condanna alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati/inammissibili.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (sorveglianza speciale) il ricorso per cassazione e' ammissibile soprattutto per questioni di diritto; le critiche alla motivazione sono ammesse in cassazione solo se la motivazione e' del tutto mancante o meramente apparente.
  • La Corte puo' ritenere attuale la pericolosita' sociale anche sulla base di condanne definitive per associazione mafiosa, procedimenti successivi, ruolo nel sodalizio, dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi, purche' tali elementi siano esplicitamente richiamati nel decreto.
  • La mera affermazione di resipiscenza, di attivita' lavorativa o l'assenza di indagini recenti non esclude automaticamente la sorveglianza speciale: e' necessario che il giudice di merito valuti e motivi specificamente questi elementi rispetto alla continuita' di pericolosita'.
  • Le censure difensive riguardanti la logica o la completezza della motivazione, se non riformulate come violazioni di legge o come motivazione inesistente/apparente, rischiano l'inammissibilita' in cassazione.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati nei procedimenti di prevenzione possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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