Sentenza del 03/04/2019 n. 9217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 28 settembre 2010, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2001. L’avviso contestava la dichiarazione come non imponibili dei corrispettivi per il trasporto di beni da San Marino all’Italia e recuperava la relativa IVA. Con il primo motivo l’Agenzia sosteneva che l’esenzione non spettasse, in assenza di separata indicazione del costo del trasporto sul documento e di prova dell’effettiva tassazione in dogana. Con il secondo, subordinato, denunciava l’insufficiente motivazione sulla presenza della clausola «franco destino» nelle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: per l’esenzione dei servizi di trasporto connessi all’importazione è sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell’importazione; non occorre che l’IVA sia stata effettivamente riscossa in dogana né che il costo del trasporto sia indicato separatamente. Nel caso concreto non era controverso che il corrispettivo della spedizione fosse incluso nella base imponibile della prestazione principale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in considerazione della novità della questione e del successivo intervento della Corte di giustizia.
Norme richiamate
Art. 9, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69»
Sono non imponibili i trasporti relativi a beni importati quando i relativi corrispettivi rientrano nella base imponibile dell’importazione, secondo l’art. 69.
Art. 69, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'i.v.a., nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.»
Le spese di inoltro fino alla destinazione comunitaria fanno parte della base imponibile dell’importazione se risultano dal documento di trasporto; la loro inclusione in tale base è rilevante per l’esenzione del servizio di trasporto.
Art. 11, B, paragrafo 3, e art. 14, paragrafo 1, lettera i), direttiva 77/388/CE; artt. 86 e 144, direttiva 2006/112/CE
«gli Stati membri esentano dall'i.v.a. le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile.»
L’esenzione delle prestazioni accessorie connesse all’importazione dipende dall’inclusione del loro valore nella base imponibile, non dall’effettiva riscossione dell’IVA in dogana.
Art. 9, comma 4-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
«i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta»
Per le spedizioni indicate dalla disposizione, i servizi accessori sono non imponibili se i relativi corrispettivi concorrono alla base imponibile, anche quando questa non sia stata assoggettata all’imposta.
Massime di principio
- Per applicare l’esenzione IVA a un trasporto connesso all’importazione, è decisivo che il corrispettivo sia compreso nella base imponibile dell’importazione; non è necessario dimostrare che l’IVA sia stata effettivamente pagata o riscossa in dogana.
- La mancanza di una separata indicazione del costo di trasporto non esclude di per sé l’esenzione se la sua inclusione nella base imponibile risulta accertata e non è controversa.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di fatture, documenti e circostanze di fatto contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
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