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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36413/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Polesel era accusato di concorso esterno in bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver ricevuto da Leonardo Zucchini un autocarro, una centrale di betonaggio e una pala meccanica e per aver tentato di spedirli in Afghanistan, presentandoli allo scalo di Trieste come se fossero legalmente trasferiti. Il ricorso in Cassazione conteneva tre motivi: 1) vizio di notifica del decreto di citazione in appello (sulla legittimità della notifica effettuata presso il codifensore avv. Capua dopo il decesso del difensore domiciliatario avv. Reiner); 2) mancanza dell'elemento soggettivo (mens rea) richiesto per la responsabilità per bancarotta, sostenendo che Polesel fosse solo un intermediario non a conoscenza delle condotte fraudolente di Lombardo; 3) assenza di una condotta di distrazione imputabile al ricorrente perché, secondo la difesa, il depauperamento si era già consumato con il trasporto dei beni e le successive operazioni sarebbero estranee all'art.216 L.F.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la notifica via PEC all'avv. Capua, codifensore di fiducia, anche in considerazione che il decesso del domiciliatario costituisce impossibilità sopravvenuta non imputabile e che il rapporto fiduciario e gli obblighi professionali del difensore costituiscono indizi di conoscenza dell'atto, gravando sul difensore l'onere di allegare eventuali circostanze impeditrici. I secondo e terzo motivo sono stati ritenuti indeducibili perché si limitavano a riproporre censure già valutate in appello e/o a chiedere una diversa valutazione di fatto e di prova, materia non sindacabile in questa sede. Il ricorso è stato quindi rigettato e Polesel condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Il comma 8-bis consente notifiche via PEC ai difensori; la Corte ha ritenuto valida la notifica all'avv. Capua come codifensore di fiducia nonostante il decesso del domiciliatario

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla notifica e sull'effetto del decesso del difensore domiciliatario: ove l'imputato non fosse a conoscenza del decesso si applicano le prescrizioni relative alla notifica all'imputato o ai suoi difensori secondo gli artt.157 e 159

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norme sulla notifica e sul domicilio eletto; utilizzata per fondare la legittimità della notificazione al codifensore in assenza di prova che l'imputato fosse ignaro del fatto

  • art. 216 legge fallimentare (L.F.)

    Disposizione che definisce la fattispecie di distrazione di beni del fallimento; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e la Cassazione non ha consentito riesame dei fatti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di gravame; la Corte ha ritenuto i motivi indeducibili poiché si limitavano a riesaminare la prova già valutata in appello

Massime di principio

  • La notifica al codifensore di fiducia via PEC è valida anche se il difensore domiciliatario è deceduto, salvo che risulti che l'imputato fosse ignaro; il difensore che riceve la notifica deve allegare circostanze impeditive per dimostrare l'inefficacia della conoscenza
  • In Cassazione non sono ammesse deduzioni che si limitino a ripetere questioni già esaminate e rigettate in grado di merito o che chiedano una diversa valutazione delle prove: tali motivi sono indeducibili
  • Per la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale l'accertamento del dolo o della consapevolezza dell'alterazione patrimoniale richiede elementi probatori concreti; contestazioni generiche di "mancanza di consapevolezza" senza nuovi elementi probatori difficilmente superano il giudizio di legittimità
  • La qualificazione di atti come 'distrazione' si fonda sulla ricostruzione cronologica e giuridica delle operazioni che depauperano l'attivo fallimentare: atti successivi possono comunque concorrere alla distrazione se ricollegabili a un progetto volto al depauperamento
  • Difesa pratica: in casi simili conviene documentare immediatamente l'assenza di conoscenza (e.g. corrispondenze, ruoli contrattuali, assenza di rapporti diretti con l'amministratore che ha disposto il trasferimento) e, se si contesta la notifica, produrre prova che l'imputato fosse ignaro della morte del difensore domiciliatario o dell'avvenuta nomina/contatto con il codifensore

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